Sul piano giuridico, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, in quanto attività svolta utilizzando una risorsa dell'azienda: il fondo.
Pertanto, la società che svolge tale attività agricola connessa può esercitare l'opzione di cui all'art. 1, c. 1093, della legge n. 296 del 2006, che prevede la tassazione dei redditi derivanti dall'attività agricola su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare, a condizione che la stessa possegga fin dall'inizio del periodo d'imposta i requisiti soggettivo e oggettivo. Vale a dire l'indicazione di "società agricola" nella propria ragione o denominazione sociale e lo svolgimento esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 98 del 27 ottobre 2016 (IN ALLEGATO).
Il documento precisa altresì che i redditi derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica da parte di una società che esercita l'opzione per la tassazione catastale, rientrano nel reddito agrario per l'energia prodotta nel limite di 260.000 kWh annui e per l'eccedenza sono tassati forfetariamente applicando un coefficiente del 25 per cento qualora tale attività risulti agricola connessa in base ai criteri stabiliti nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009. In caso contrario il reddito relativo all'energia prodotta in misura superiore al predetto limite sarà determinato seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa, anche se la società ha esercitato l'opzione ai sensi del citato art. 1, c. 1093.