Un fondo da duecento milioni di euro, da suddividere per le annualità 2024 e 2025, rivolto alle famiglie in condizione di disagio economico, destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo: lo prevede il decreto 8 agosto 2023 – recante “Fondo nazionale reddito energetico” – del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 di ieri 8 novembre.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MASE.
Al GSE è affidata la gestione delle attività necessarie all’operatività del Fondo.
Soggetti beneficiari
L’obiettivo è consentire l’accesso agevolato all’energia rinnovabile per persone che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore a quindicimila euro o a trentamila euro, con almeno quattro figli a carico.
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di agevolazione e può beneficiare dell’agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al medesimo soggetto beneficiario, che in capo allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE.
Fondo per l'80% al Mezzogiorno
Le risorse sono ripartite, per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, in ottanta milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e in venti milioni alle restanti regioni o province autonome.
Gli interventi ammissibili
Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali è attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella titolarità del soggetto beneficiario o di altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE. Gli interventi devono garantire che una quota dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, definita nell’ambito del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere altresì i seguenti servizi, per una durata non inferiore a dieci anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.
Le utenze di consumo sono asservite a unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.
Gli interventi devono:
a) essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
b) rispettare i requisiti tecnici definiti nell’ambito del regolamento del Fondo;
c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
Le agevolazioni non sono accessibili ai soggetti che realizzano impianti ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all’art. 26, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Fondo rotativo
Il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE, dell’energia elettrica non autoconsumata dal soggetto beneficiario, secondo quanto previsto per il regime di «ritiro dedicato» disciplinato dall’allegato A alla deliberazione ARERA 280/2007.
Soggetti realizzatori
Gli interventi sono realizzati esclusivamente da imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, che siano in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall’art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, eventualmente, iscritte al registro.
Nell’ambito del regolamento del Fondo, il GSE definisce i tempi e le modalità di costituzione di un apposito registro dei soggetti, nonché le modalità di presentazione delle richieste di iscrizione, gli obblighi e i requisiti richiesti, le modalità di verifiche effettuate dal GSE ai fini dell’inserimento nel registro e le modalità di aggiornamento dello stesso.