Il diritto europeo non osta a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi in precedenza concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.
Lo ha affermato la Corte di giustizia UE nell'ordinanza del 1° marzo 2022, cause riunite C-306/19, C-512/19, C-595/19 e da C-608/20 a C-611/20, aventi ad oggetto sette domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Le domande sono state presentate nell’ambito di controversie sorte, nella causa C 306/19, tra la Milis Energy SpA, da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), il Ministero dello Sviluppo economico (Italia) e il Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, dall’altro; nella causa C 512/19, tra la Go Sun Srl e la Malby Energy 4 Srl, da un lato, e il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Italia) e il GSE, dall’altro; nella causa C 595/19, tra la Fototre Srl, da un lato, e il Ministero dello Sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il GSE, dall’altro, nonché, nelle cause da C 608/20 a C 611/20, tra l’Interporto di Trieste SpA (C 608/20), la Soelia SpA (C 609/20) e il Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo) (C 610/20 e C 611/20), da un lato, e il Ministero dello Sviluppo economico e il GSE, dall’altro, in merito all’annullamento dei decreti attuativi delle disposizioni legislative nazionali che prevedono una revisione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e delle relative modalità di pagamento.
La Corte UE (Decima Sezione) ha dichiarato quanto segue:
Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti alla luce dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti.
IN ALLEGATO l'ordinanza della Corte di giustizia UE.