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Fotovoltaico fino a 20 kW su tetto, dal 24 novembre si applica il Modello unico

Sarà il Gestore di rete e non più l’utente a interagire con GSE, Terna, Comune e Regione

lunedì 9 novembre 2015 - Redazione Build News

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A partire dal 24 novembre 2015 potrà essere utilizzato il modello unico (IN ALLEGATO) per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kW integrati sui tetti degli edifici, approvato dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto 19 maggio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2015 e in vigore dal 28 maggio.

Il modello unico è costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.

CAMPO DI APPLICAZIONE. Il modello unico è utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati presso clienti finali gia' dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;

b) aventi potenza non superiore a quella gia' disponibile in prelievo;

c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;

d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;

e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalita' di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

MODALITA' DI TRASMISSIONE E LAVORAZIONE DELLE RICHIESTE INVIATE CON MODELLO UNICO ELETTRICO. Le parti I e II del modello unico sono trasmesse dal soggetto richiedente al gestore di rete competente solo per via informatica.

Nell'ambito della redazione del modello unico, il soggetto richiedente, prima di iniziare i lavori, fornisce i dati indicati nell'allegato 1, parte I, e, alla fine dei lavori, quelli indicati nella parte II del medesimo allegato.

In fase di presentazione della parte I, il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalita' e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.

Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del modello unico, verifica che:

i. la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), dandone comunicazione al soggetto richiedente;

ii. per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all'installazione del gruppo di misura.

In caso di esito positivo delle verifiche, la presentazione della parte I del modello unico comporta l'avvio automatico dell'iter di connessione e non e' prevista l'emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:

a) inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;

b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di Terna;

c) inviare copia del modello al GSE;

d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;

e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;

f) inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa richiesto.

Fermo restando la verifica positiva delle condizioni, nel caso sia accertata la necessita' di lavori complessi per la connessione ovvero la necessita' di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura, il gestore di rete ne da' informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e allegando il preventivo per la connessione.

In seguito all'accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede comunque alle attivita' di cui al comma 5, lettere a), b), e d).

Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete, la parte II del modello unico.

In fase di presentazione della parte II, il soggetto richiedente, prende visione e accetta:

a) il regolamento di esercizio;

b) il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto, fornito dal GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.

A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a:

a) inviarne copia al Comune, tramite PEC;

b) inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto;

c) caricare sul portale Gaudi' l'avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell'impianto;

d) addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione;

e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicita' delle dichiarazioni rese con il modello unico.

COMPITI DEI SOGGETTI INTERESSATI. I gestori di rete, entro il 24 novembre 2015, aggiornano i loro portali informatici, anche per consentire l'interoperabilita' con gli altri soggetti interessati.

Il GSE, Terna, le Regioni e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web di interfaccia per la presentazione delle domande di autorizzazione, possono richiedere al gestore di rete di ricevere copia delle comunicazioni inviate al Comune per l'inserimento dei dati nei database regionali.

L'installazione degli impianti fotovoltaici, effettuata con le modalita' di cui all'articolo11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica. Resta ferma la facolta' dei Comuni di procedere al controllo sulla veridicita' delle dichiarazione rese dal proponente con le modalita' di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.

L'Autorita' vigila sull'attuazione del decreto da parte dei gestori di rete e aggiorna i provvedimenti di competenza in materia di accesso al sistema elettrico, prevedendo, in particolare che:

a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 5, per cui siano previsti lavori semplici per la connessione, siano tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi per la connessione;

b) il corrispettivo sia reso noto dal gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di cui all'articolo 3, comma 3;

c) il corrispettivo sia addebitato dal gestore di rete al soggetto richiedente all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5; nel caso di importi complessivi superiori a 100 euro, tale corrispettivo puo' essere addebitato, su richiesta del richiedente, in due rate, di cui, la prima all'atto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 5, e la seconda all'atto della comunicazione di fine lavori;

d) l'importo del corrispettivo e le rate di cui e' composto siano determinati e aggiornati dall'Autorita' in modo da riflettere il costo medio nazionale delle relative attivita', riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui all'articolo 3, comma 5.

Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, si applica il corrispettivo di cui all'articolo 12, punto 12.1, allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 e successive modificazioni e integrazioni, come vigente alla data di entrata in vigore del decreto.

Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui e' tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui dovra' rivolgersi per le varie evenienze che avranno luogo nel corso della vita dell'impianto.

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