“I Comuni in generale e i Comuni della Regione Siciliana non possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 d. lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del d. lgs. n. 199 del 2021”.
Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) nella sentenza n. 299/2023 (in allegato) pubblicata il 2 febbraio.
Una società ha chiesto al Comune di Castelvetrano di poter realizzare, in area destinata ad usi agricoli («E1»), un «impianto fotovoltaico del tipo a terra, con strutture di sostegno dei moduli in parte fisse e in parte ad inseguimento monoassiale, di potenza di picco 995,22 kWp e potenza di immissione 900,00 kW», denominato «Casuzze FV».
La richiesta è stata inoltrata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 28 del 2011, di disciplina della c.d. PAS (procedura abilitativa semplificata).
Il Comune ha rigettato la proposta in considerazione del fatto che il sito interessato dall’intervento ricade al di fuori delle aree individuate con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 12 marzo 2014 («art. 3 del regolamento per l’installazione di impianti a terra e integrati su serra superiori a 50 kWp»), risultando il sito estraneo al perimetro tracciato dagli allegati a) e b) del medesimo regolamento in cui è ammessa l’installazione degli impianti.
E’ incontestato, in punto di fatto, che la destinazione dell’area prescelta dalla ricorrente sia agricola.
Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso, ritenendo “fondate ed assorbenti le censure di difetto assoluto di potere del Comune intimato in ordine all’individuazione delle zone idonee e quelle inidonee all’istallazione degli specifici impianti fotovoltaici e conseguente preclusione di insediamento in area agricola in mancanza di altre ragioni ostative, non menzionate nel provvedimento di diniego”.
Pertanto, il Tar Sicilia ha dichiarato la nullità del regolamento impugnato e conseguentemente ha annullato l’impugnato provvedimento di rigetto, che è stato adottato dal Comune di Castelvetrano sulla base del presupposto, viziato, regolamento.