Con il parere 172/2015/I/efr del 16 aprile 2015, l'Autorità per l'energia ha rilasciato al ministro dello Sviluppo Economico parere favorevole allo schema di decreto recante approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, dopo aver apportato alcune modifiche procedurali.
L’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 28/11 prevede che, a partire dal 1 ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida (relativi a interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera) nonché per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 20/07, disciplinata dell’articolo 27, comma 20, della legge 99/09, sia effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità; e che tale modello unico sostituisca i modelli eventualmente adottati, fino a tale data, dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei Servizi Energetici.
SCHEMA DI DECRETO. Con la lettera del 19 marzo 2015, il Mise ha trasmesso all’Autorità uno schema di decreto che si pone l’obiettivo di approvare e rendere disponibile il modello unico da utilizzarsi “per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici”, rimandando a successivi provvedimenti l’implementazione di modelli unici per le altre tipologie impiantistiche e per le altre casistiche più complesse.
Lo schema di decreto troverebbe applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: a) realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; b) potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; c) potenza nominale non superiore a 20 kW; d) contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto; e) realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11; f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
Il modello unico allegato allo schema di decreto intende sostituire ogni altro adempimento in capo ai produttori, facendo in modo che essi possano rivolgersi a una interfaccia unica (il gestore di rete) e consentendo una significativa semplificazione della procedura.
MODELLO UNICO IN DUE PARTI. Il modello unico è costituito da due parti. La prima è finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, alla richiesta di connessione, alla comunicazione del codice Iban per l’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, alle dichiarazioni di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e al conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema Gaudì. La seconda parte del modello unico è finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti) e alla dichiarazione di avvenuta presa visione del format del regolamento d’esercizio e del contratto di scambio sul posto.
Lo schema di decreto trasmesso dal Ministero prevede anche che:
- nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura, l’iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l’emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete (articolo 3, commi 4 e 5); e che, in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del soggetto richiedente, come determinato dall’Autorità ed eventualmente suddiviso in due rate qualora superi 100 euro (articolo 4, comma 4);
- nei casi che non rientrano nel precedente alinea, trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall’Autorità in materia di connessioni (articolo 3, comma 6 e 7);
- i gestori di rete aggiornino i propri portali informatici al fine di consentire l’attuazione delle modalità di trasmissione e lavorazione delle richieste inviate con il modello unico, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso (articolo 4, comma 1);
- l’Autorità vigili sull’attuazione del decreto stesso da parte dei gestori di rete e aggiorni i provvedimenti di propria competenza in materia di accesso al sistema elettrico entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo (articolo 4, comma 4);
- i gestori di rete, previa approvazione da parte dell’Autorità, forniscano al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il soggetto richiedente durante la fase di esercizio dell’impianto e che indichi soggetti e riferimenti cui dovrà rivolgersi (articolo 4, comma 6).
DALL'AEEGSI PARERE FAVOREVOLE CON MODIFICHE. Con il parere 172/2015/I/efr del 16 aprile 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha dato l'ok allo schema di decreto, raccomandando le seguenti modifiche:
a) previsione, all’articolo 4, comma 6, che il vademecum informativo, di cui al medesimo articolo, sia predisposto dai gestori di rete sulla base di principi definiti dall’Autorità, anziché prevedere che tale vademecum informativo sia oggetto di preventiva approvazione da parte dell’Autorità per ciascun gestore di rete;
b) espunzione, dalla parte I del modulo, dell’autorizzazione all’utilizzo del codice Iban per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto; previsione, nella parte II del modulo, che il codice Iban per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto sia direttamente trasmesso dal richiedente al Gse all’atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo Gse;
c) previsione, nella parte II del modulo (da inviare alla fine del lavori di realizzazione dell’impianto di produzione), che il produttore indichi anche la marca e il modello degli inverter, dei sistemi di protezione d’interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti.