Nota chiarificatrice del Mise
Si ricorda- sottolinea il Mise- che l’art. 9 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che le tariffe incentivanti “..non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento...”
Con disposizione interpretativa, inserita nell’art. 19 del DM 5 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, cd “quinto conto energia”), il Governo ha stabilito che il limite del 20% di cui al predetto art. 9 “ si applica anche alla detassazione per investimenti ambientali di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388” (cosiddetta Tremonti Ambiente).
Detassazione per gli investimenti fatti prima dell'abrogazione
Pur essendo stato abrogato il citato art. 6, commi da 13 a 19 (ai sensi dell’art. 23, comma 7, e Allegato 1, n. 37, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), residua la possibilità di usufruire della detassazione per gli investimenti fatti prima dell’abrogazione delle relative disposizioni.
Va preso in considerazione il costo dell'investimento nel bilancio di riferimento
Ciò detto, ferme restando le condizioni per poter beneficiare della detassazione in esame, si precisa che il “costo dell’investimento” richiamato nella disposizione in questione (secondo cui le tariffe incentivanti "..non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento...”) si riferisce all’intero costo imputabile all’investimento per l’impianto fotovoltaico, iscritto nel bilancio di riferimento.