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Fotovoltaico, MASE: "gli impianti con potenza superiore a 20 kW sono impianti industriali"

Sono esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW, in quanto aree idonee, le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW

martedì 19 settembre 2023 - Alessandro Giraudi

fotovoltaico-campo

Con nota prot. n. 3180 del 30/05/2023, il Comune di Villalba ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021, ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La questione attiene alla possibilità di considerare un impianto fotovoltaico esistente quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale. Ciò al fine di consentire l’applicazione della disciplina che considera aree idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 8, c-ter, punto 2 del d.lgs. n. 199/2021, quelle agricole site in un perimetro di non più di 500 metri dall’impianto stesso.

Il parere del MASE

Nel suo parere, il Dipartimento Energia del MASE afferma che “un impianto fotovoltaico può essere individuato quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento anche al “luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”.

Nella definizione di impianti industriali (di cui all’articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021) possono essere ricondotti anche gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW.

Le aree idonee

Pertanto, il parere conferma che “a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell’art. 47 comma 11 bis del DL 13/2023 e dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 comma 8, lettera c-ter) numero 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest’ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale)”.

Le considerazioni riportate nel parere, precisa il Dipartimento Energia del MASE, “sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione”.

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