Sentenze

Fotovoltaico su pergolato, non occorre il permesso di costruire

Consiglio di Stato: sufficiente la comunicazione di inizio lavori se i pannelli non costituiscono una copertura stabile e continua degli spazi sottostanti

venerdì 22 maggio 2015 - Redazione Build News

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La controversia, oggetto della sentenza n. 2134 del 27 aprile 2015 del Consiglio di Stato, è sorta quanto due cittadini hanno comunicato al Comune di Bologna l’inizio di attività consistente nella realizzazione di pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno, contestualmente realizzato sul terrazzo dell’abitazione e dotato di tenda parasole retrattile.

Il Comune ha dichiarato inefficace tale comunicazione e con un'ordinanza ha disposto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Secondo l’amministrazione, la tipologia di interventi posti in essere richiedono il rilascio di un permesso di costruire.

Le parti hanno impugnato tali atti innanzi al Tar Emilia Romagna che, con sentenza 23 dicembre 2013, n. 832, ha rigettato il ricorso.  

Da qui il ricorso al Consiglio di Stato, che l'ha accolto entro certi limiti, evidenziando, anzitutto, che l'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.p.r. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dispone che sono soggetti a comunicazione di inizio lavori gli interventi consistenti, tra l’altro, nell’installazione di «pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».

Le linee guida per l’autorizzazione degli impianti fotovoltaici prevedono che essi possono essere installati «su edifici esistenti e loro pertinenze», inclusi, pertanto, anche i pergolati.

NON OCCORRE IL PERMESSO DI COSTRUIRE. L’art. 10 del decreto dispone, invece, che occorre il permesso di costruire per: «a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

NOZIONE DI “PERGOLATO”. Palazzo Spada ricorda che “la giurisprudenza amministrativa, in mancanza di una definizione legislativa di pergolato, ha avuto modo di affermare che esso può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409). Si è, inoltre, precisato che «la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti» (Cons. Stato, sez. I, 25 giugno 2014, n. 2162).

Nella fattispecie in esame gli appellanti, come risulta dalla relazione tecnico-illustrativa dell’intervento, hanno realizzato sulla terrazza al primo piano del fabbricato «un pergolato in legno aperto ai lati e dotato di tenda parasole retrattile». Su tale pergolato è stato installato un impianto fotovoltaico a pennelli «costituito da otto pannelli (…) per un’area totale di metri quadrati 13».

Tale descrizione unitamente all’analisi delle foto e dei documenti depositati in giudizio induce a ritenere – sostiene il Consiglio di Stato - che l’intervento – in ragione del materiale impiegato, della sua struttura e della circostanza che essa, essendo aperta su tutti i lati, non determina aumento di volumetria – non rientra tra quelli per i quali la normativa di disciplina della materia richiede il permesso di costruire”.

Questo “non significa che le opere realizzate si sottraggono a forme di controlli pubblici ma implica esclusivamente che l’attività può essere posta in essere con un mera comunicazione senza dovere ottenere previamente il rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo”.

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