Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, approvato nel Consiglio dei Ministri n. 32 del 1° maggio, viene chiarito definitivamente il dubbio sulla clausola degli aventi diritto all’aumento dei fringe benefit, ovvero quelle somme che non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di euro 3.000 e limitatamente al periodo di imposta 2023.
Hanno diritto all’aumento lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.
In pratica i dipendenti con figli a carico. Per i dipendenti senza figli a carico la soglia fringe benefit resta 258,23 euro, come previsto dell'articolo 51, comma 3, del testo unico. Il dubbio, come segnalato mercoledì su Build News, era sorto a causa di un comunicato del MEF del 1° maggio che riportava la dicitura “figli minori”, clausola che evidentemente poi in Consiglio dei ministri è stata modificata in “figli a carico”.
Il decreto-legge precisa inoltre che i datori di lavoro provvedono
all'attuazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie
laddove presenti, mentre ai lavoratori interessati spetta un passaggio
burocratico in più: ai sensi del comma 3 devono infatti formalmente
dichiarare al datore di lavoro di avere diritto al limite complessivo di euro
3.000, di cui al comma 1 del medesimo articolo, comunicando il codice
fiscale dei figli a carico.