Dal 21 aprile 2016 sono in vigore in Friuli Venezia Giulia le nuove norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.
Le nuove disposizioni sono contenute nella legge regionale n. 24/2015, pubblicata sul I supplemento ordinario n. 39 al Bur n. 42 del 21 ottobre 2015.
CAMPO DI APPLICAZIONE. Le disposizioni della legge si applicano agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale n. 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia), nonché a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis), della medesima legge regionale.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante.
In relazione ai lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della l.r. n. 24/2015, devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 81/2008.
ALLEGATO A. Nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui all'allegato A.
SANZIONI. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale, la mancata presentazione della relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, nonché della planimetria, in scala adeguata, della copertura, costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dei lavori.
Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, la mancata presentazione degli altri documenti (documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio; certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti; dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto; manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati; programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati) costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.