“Ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall’1 gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)”.
Lo dispone il comma 1 dell'articolo 1 della Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nella seduta del 8 novembre scorso.
La legge regionale, composta da 22 articoli, stabilisce un principio di autonomia fiscale per il Friuli Venezia Giulia che consente alla Regione di disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale (IMU) e di definirne le modalità di riscossione permettendo ai Comuni di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
Le competenze statali non permettono invece alla Regione di modificare il valore catastale degli edifici. Il provvedimento assicura la neutralità finanziaria, come previsto dall'intesa sottoscritta dal Presidente della Regione e dal Ministro delle finanze. Attualmente, infatti, la normativa statale sull'IMU riserva allo Stato, al quale affluisce direttamente, una quota del gettito degli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; la nuova disciplina prevede che tale gettito, a decorrere dal 2023, venga invece riscosso dai Comuni e che l'importo dovuto allo Stato, quantificato in 92 milioni di euro, sia corrisposto dalla Regione, mentre la regolazione dei rapporti finanziari tra Regione e Comuni avvenga attraverso apposita compensazione a valere sul Fondo unico comunale.
La legge regionale – in allegato - è pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n. so43 del 16 novembre 2022.