L'Istante è Fondo pensione senza scopo di lucro, istituito nel 1957, con la finalità di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.
Il Fondo pensione in esame è qualificabile come fondo "preesistente", ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e, in quanto tale, può detenere immobili direttamente secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 62 del 2007.
Le risorse economiche del Fondo pensione vengono gestite secondo le modalità previste dal già citato decreto legislativo n. 252 del 2005 e dal decreto ministeriale n.62 del 2007, mediante investimenti finanziari e investimenti immobiliari anche di tipo diretto.
L'Istante intende avviare un progetto di sviluppo e valorizzazione urbanistica su un complesso immobiliare di proprietà, il quale, al termine dell'intervento, verrà riconvertito dall'attuale destinazione d'uso uffici a quella residenziale. Nel mese di giugno 2021 ad integrazione dei dati forniti con l'istanza, il Fondo pensione ha precisato di voler iniziare i lavori nel mese di luglio 2021 e terminare l'intervento entro 24 mesi (presumibilmente al 31 luglio 2023). Nell'ambito del progetto di riconversione verranno realizzati interventi che, a parere dell'Istante, hanno le caratteristiche necessarie per fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 63 del 2013 (Ecobonus e Sismabonus) e dall'articolo 1, commi 219-224, legge n. 160 del 2019 (Bonus facciate).
Ciò posto, il Fondo pensione chiede se in qualità di soggetto passivo Ires possa beneficiare, per gli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà, delle agevolazioni previste dal Sismabonus, Ecobonus e Bonus facciate e se, per i medesimi interventi, possa fruire delle detrazioni innanzi richiamate attraverso i meccanismi alternativi della "cessione del credito d'imposta" o dello "sconto sul corrispettivo" ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto Rilancio").
Nella Risposta n. 561/2021 (IN ALLEGATO), l'Agenzia delle entrate ricorda che i fondi pensione "preesistenti" sono fondi istituiti in data antecedente all'entrata in vigore della legge del 23 ottobre 1992, n. 92, la legge delega che ha dato luogo all'adozione del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124, il quale ha regolamentato le forme di previdenza complementare. Successivamente, il decreto legislativo 5 dicembre 2005,n. 252, tra l'altro, ha previsto uno specifico intervento di regolazione secondaria per gestire l'adeguamento dei fondi pensione preesistenti alla normativa di settore (decreto ministeriale del 10 maggio 2007, n. 62).
Pertanto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 62 del 2007 il Fondo pensione può «effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari (...). Fermo restando il rispetto dei criteri generali di gestione di cui al predetto decreto ministeriale, gli investimenti immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1 (beni immobili e diritti reali immobiliari), devono essere contenuti entro il limite totale del venti per cento del patrimonio immobiliare del fondo».
La tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti è dettata dall'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252, il quale prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dello 0,50 per cento calcolata annualmente sulla porzione immobiliare di proprietà. La base imponibile si determina, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolata come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva è prevista nella misura dell'1,50 per cento.
Nel caso in esame, l'Istante, in qualità di soggetto IRES, potrà accedere, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, alle detrazioni previste per la riqualificazione energetica e sismica dei fabbricati e per il recupero delle facciate degli immobili (Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate).
Considerato che la tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252, prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dello 0,50 per cento calcolata annualmente sulle porzioni immobiliari di proprietà, l'Istante non potrà utilizzare direttamente le predette detrazioni in diminuzione dell'imposta lorda.
Potrà, tuttavia, optare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, per la fruizione delle detrazioni in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.