M. L. F., con atto di citazione del 23/6/2006, convenne davanti al Tribunale di Salerno un condominio in Battipaglia e una ditta deducendo di aver subìto, nell'appartamento dei propri genitori presso il quale aveva il domicilio, sito al quinto piano del condominio, un furto di oggetti preziosi per un valore complessivo di 33.925 euro, furto agevolato, a suo dire, dalla presenza di una impalcatura, posta a ridosso dell'edificio dalla ditta, esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria, di cui i ladri si erano serviti per raggiungere l'appartamento. Chiese, pertanto, la condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni.
Il condominio si costituì in giudizio, sollevando una serie di eccezioni preliminari e chiamandosi fuori da ogni responsabilità, mentre la ditta rimase contumace.
Il Tribunale adito, acquisite prove testimoniali e i verbali di polizia giudiziaria redatti dall'agente che era intervenuto sul posto nell'immediatezza dei fatti, ritenne che entrambi i convenuti fossero responsabili: l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l'impalcatura, ed il condominio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per omessa custodia. Li condannò, entrambi in solido, a risarcire la somma di 33.925 euro alla luce del preventivo in atti.
La Corte d'Appello di Salerno, adita dal condominio, con sentenza del 18/11/2019, ha confermato che la responsabilità di entrambi gli originari convenuti fosse stata provata, sia a mezzo di prove testimoniali sia con riscontri oggettivi, effettuati dagli agenti di Pubblica Sicurezza del Commissariato di Battipaglia, ha escluso l'omessa valutazione di un preteso comportamento colposo della F. nel custodire i gioielli ed ha accolto soltanto il motivo di appello, relativo al quantum di cui ha ridotto l'importo, in via equitativa, a 10.000 euro.
Avverso la sentenza il condominio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. La Corte di cassazione, sesta sezione civile, con l'ordinanza n. 41542/2021 pubblicata il 27 dicembre, ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
L'ordinanza è disponibile in allegato.