Sentenze

FV su edificio rurale, la compatibilità paesistica non dipende dalle caratteristiche costruttive

Tar Brescia: le valutazioni circa la compatibilità paesistica dei pannelli fotovoltaici devono limitarsi a stabilire se le innovazioni, percepite nel contesto, siano fuori scala o dissonanti

mercoledì 13 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Il proprietario di un edificio rurale (abitazione con fienile) ha installato sulla falda sud del fienile, senza previa autorizzazione paesistica, 45 pannelli fotovoltaici da 6 kWp, per una superficie complessiva pari a circa 72 mq.

L’area è classificata come agricola, ed è sottoposta a vincolo paesistico ex art. 142 comma 1-c del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (fascia di 150 metri da corsi d’acqua).

Il Comune, con ordinanza del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia, ha ingiunto la rimozione dei pannelli abusivi.

Successivamente il ricorrente ha chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e l’accertamento di conformità paesistica. Alla richiesta era allegata la relazione tecnico-paesistica.

Con nota del responsabile del procedimento, il Comune ha chiesto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di esprimere il parere vincolante ex art. 167 comma 5 del Dlgs. 42/2004. Nella suddetta nota si propone il rilascio di un parere favorevole circa la compatibilità paesistica dell’installazione, tenuto conto della presenza nelle vicinanze (all’esterno della fascia vincolata) di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA. La Soprintendenza ha invece espresso parere vincolante negativo. La motivazione sviluppa in particolare i seguenti argomenti: (i) le coperture tradizionali formano spesso un quadro unitario e pittoresco; (ii) i pannelli fotovoltaici rappresentano un’alterazione incongrua della continuità materica e percettiva delle coperture, e producono una trasformazione lesiva delle caratteristiche tipologiche dell’ambito di riferimento; (iii) la messa a dimora di alberature non costituisce una misura di mitigazione sufficiente, in quanto attenua l’impatto sul paesaggio ma non sull’edificio.

Il Comune si è adeguato, negando l’autorizzazione paesistica in sanatoria.

Contro i suddetti provvedimenti il ricorrente ha presentato impugnazione. Nel ricorso vengono evidenziati diversi profili di travisamento, in particolare per quanto riguarda la modesta percepibilità dei pannelli fotovoltaici da luoghi pubblici, la presenza di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni a breve distanza nel medesimo contesto rurale, e la perfetta integrazione dell’installazione nella falda di copertura.

IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO. Venendo al merito della questione, il Tar Brescia, con la sentenza n. 27/2016 depositata il 12 gennaio, sottolinea che l’installazione di pannelli fotovoltaici è attualmente incentivata, e resa obbligatoria per i nuovi edifici, in coerenza con l’obiettivo di interesse nazionale del passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili (v. art. 11 del Dlgs. 3 marzo 2011 n. 28).

Pertanto, non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali porterebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni (v. TAR Brescia Sez. I 4 ottobre 2010 n. 3726). Occorre invece focalizzare l’attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.

Valutazioni più conservative, ma non necessariamente ostative, sono ammissibili in relazione ai beni immobili dichiarati o qualificati ex lege di interesse culturale (v. parte seconda del Dlgs. 42/2004) e in relazione agli edifici, o insiemi di edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico (v. art. 136 comma 1-b-c del Dlgs. 42/2004), nonché a proposito degli edifici che negli strumenti urbanistici risultino espressamente sottoposti a particolari forme di tutela.

Quando il vincolo sia essenzialmente di natura ambientale, come nel caso in esame, l’osservazione si sposta invece dal singolo edificio allo scenario nel quale l’edificio è inserito. Le valutazioni circa la compatibilità paesistica dei pannelli fotovoltaici non possono quindi basarsi sulle caratteristiche costruttive, per tutelare una presunta conformità a modelli edificatori tradizionali, ma devono limitarsi a stabilire se le innovazioni, percepite nel contesto, siano fuori scala o dissonanti.

DECISIVA LA QUALITÀ DEI LAVORI DI INSERIMENTO NELLA FALDA. Diventa quindi decisiva non tanto la superficie dei pannelli fotovoltaici ma la qualità dei lavori di inserimento nella falda. Sotto questo profilo, nel caso in esame la relazione tecnico-paesistica evidenzia una significativa cura dei dettagli: colore scuro dei pannelli, assenza di cornice e di rialzi in falda, rispetto della morfologia del tetto.

Per quanto riguarda gli aspetti propriamente paesistici, e in particolare il rischio di alterazione del contesto agricolo, il Tar Brescia osserva che la Soprintendenza ha omesso di valutare l’indicazione fornita dal Comune, oltre che dal ricorrente, circa la prossimità di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. È vero che si tratta di installazioni esterne alla zona vincolata, ma se l’edificio del ricorrente è visto come parte di un continuum agricolo, le caratteristiche assunte nel tempo dall’ambiente circostante dovrebbero comunque costituire un punto di riferimento. Non sarebbe infatti ragionevole imporre l’immodificabilità di una piccola porzione del territorio solo perché si trova più vicina a un corso d’acqua, quando strutture di grande impatto sono ormai stabilmente inserite nelle aree vicine, appartenenti al medesimo contesto agricolo.

REGOLA DELLA PROPORZIONALITÀ. Infine, la Soprintendenza non ha applicato in alcun modo la regola della proporzionalità. Infatti i pannelli fotovoltaici del ricorrente si fondono nell’edificio senza creare ingombro visivo sull’orizzonte, e possono essere schermati facilmente dai percorsi viari e dai punti di osservazione pubblici attraverso una cortina vegetale. Per tutelare il paesaggio sarebbero state quindi sufficienti prescrizioni più dettagliate sulle misure di mitigazione, mentre appare eccessivo il diniego integrale di sanatoria.

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