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Gara d’appalto, non comporta l'annullamento la mancata pubblicità dei curricula dei commissari

Quanto al Rup, Anac ricorda che non c’è incompatibilità automatica con le funzioni di commissario di gara ma viene rimessa all’amministrazione la valutazione su una eventuale incompatibilità

giovedì 19 ottobre 2023 - Redazione Build News

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Secondo l'Autorità anticorruzione, la mancata pubblicità dei curricula dei commissari di gara d’appalto non incide sulla legittimità degli atti della gara stessa e non può comportare l’annullamento dell’intera procedura. Inoltre, il ruolo di Responsabile unico del procedimento può coincidere con quello di presidente della commissione giudicatrice a meno che non venga dimostrata concretamente l’incompatibilità tra i due ruoli attraverso comprovate ragioni di interferenza e di condizionamento.

Così il parere Anac n. 448 del 3 ottobre 2023 sulla gara di tre milioni di euro bandita dal comune di Luzzi (Cosenza) per la messa in sicurezza di un tratto stradale. Il parere nasce dalla richiesta di un’impresa concorrente che si è rivolta all’Autorità ritenendo l’intera procedura inficiata dal fatto che la stazione appaltante non ha pubblicato i nominativi e i curricula dei commissari di gara nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale. Ulteriore questione sollevata riguardava l’incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di presidente della commissione di gara e il fatto che le competenze di uno dei componenti della commissione di gara fossero inadeguate ai lavori oggetto dell’appalto.

L’orientamento della giurisprudenza

L'Autorità ricorda l’orientamento della giurisprudenza secondo cui “la mancata pubblicità dei curricula dei commissari non incide in alcun modo sulla legittimità degli atti di gara, non costituendo siffatto adempimento in materia di trasparenza elemento essenziale del relativo atto di nomina”. L’eventuale carenza nella pubblicazione dei curricula dei commissari non può comportare l’annullamento dell’intera procedura.

Quanto al Rup, Anac ricorda che non c’è incompatibilità automatica con le funzioni di commissario di gara ma viene rimessa all’amministrazione la valutazione su una eventuale incompatibilità.

In merito alla inidoneità di un componente della commissione, sostenuta dalla impresa che si è rivolta ad Anac, l’Autorità ricorda che la competenza va riferita alla commissione nel suo complesso. Emerge inoltre, dall’atto di nomina, che l’ingegnere in questione è “responsabile di diversi procedimenti nell’Area tecnica del Comune”, il che, oltre all’idoneo titolo di studio, appare quale elemento che denota una specifica esperienza nel settore.

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