Il comma 2 dell’art. 41 del Codice Appalti – in base al quale le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere - va valutato secondo un principio generale.
Questo principio generale, espresso al successivo comma 3, prevede che “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.
SENTENZA DEL TAR VENETO. In proposito, con la sentenza n. 331/2015 depositata il 23 marzo, il Tar Veneto (sezione prima) osserva che «è ben possibile che l’operatore economico partecipante alla gara intrattenga rapporti professionali con un solo Istituto bancario, trovandosi, pertanto, nella oggettiva impossibilità di produrre due referenze bancarie (rilasciate da due differenti Istituti), pur essendo dotato di tutti i requisiti – economico-finanziari e tecnici - richiesti dalla Stazione Appaltante per partecipare alla gara medesima».
Infatti, è stato rilevato che «la presentazione di idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati - che, peraltro, non devono avere un contenuto specifico e dettagliato - non può considerarsi quale requisito “rigido”, stante la necessità di contemperare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (Consiglio di Stato, se. IV, 22 novembre 2013, n. 5542; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 6 giugno 2014, n. 236)».
RIGETTATO IL RICORSO. Nel caso esaminato dal Tar Veneto, «a fronte delle motivate ragioni rappresentate dal partecipante in ordine alla concreta impossibilità di produrre due distinte referenze bancarie (provenienti da due differenti Istituti bancari) e della restante documentazione prodotta dal Consorzio, in relazione al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, la Stazione Appaltante ha ravvisato l’affidabilità economico-finanziaria dell’operatore economico partecipante, ritenendo sufficientemente provato il possesso dei suddetti requisiti, richiesti dal disciplinare di gara, requisiti il cui possesso, peraltro, è stato accertato e verificato (…) dalla medesima Stazione Appaltante in corso di gara attraverso il collegamento alla piattaforma AVCPASS».
Pertanto, concludono i giudici veneti, la condotta dell’Amministrazione comunale resistente «non è inficiata dai vizi denunciati in ricorso, avendo la medesima, nell’ambito della propria discrezionalità - il cui esercizio non può essere censurato in questa sede se non in caso di evidente illogicità, irrazionalità e/o illogicità, non sussistenti nel caso in discussione -, ritenuto sufficientemente provato il requisito di affidabilità e solidità economico-finanziaria richiesto dalla legge di gara».