Con la sentenza n. 21537/2016 pubblicata il 25 ottobre, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che “l'attività svolta da un ingegnere, designato quale componente della commissione di esame di un appalto bandito da un comune per la realizzazione di un sistema di sottovia veicolare per il decongestionamento del traffico stradale, non implica necessariamente il conferimento di un incarico professionale ma, in assenza degli elementi tipici del rapporto di pubblico impiego, può essere riconducibile alla figura del funzionario onorario”.
In tal caso, pertanto, “l'espletamento della prestazione richiesta non comporta l'esistenza di un diritto al compenso, restando riservata la fissazione del trattamento economico, in assenza di espressa previsione di legge, alla discrezionalità della P.A., senza che, a tal fine, possa essere invocata l'applicazione dell'art. 36 Cost., che riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato”.
Nel caso in esame, in cui si verte in tema di compenso vantato da ingegnere componente di commissione comunale per l'esame delle offerte in una gara di appalto per lavori stradali, “la Corte d'Appello avrebbe dovuto porsi il problema della qualificazione giuridica del rapporto e, sulla scorta dei principi esposti, tranne le debite conseguenze, ma non lo ha fatto.”
Poiché il provvedimento di affidamento dell'incarico “non prevede la determinazione di un compenso (e nemmeno la delibera di nomina, nulla ricavandosi in proposito né dalla sentenza impugnata né dal ricorso né dal controricorso), non poteva discendere nessun diritto al compenso”.