Con la sentenza n.1030/2015 depositata il 23 novembre, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, ricorda che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, tra le cause di esclusione dalla gara d'appalto, tassativamente previste dall’art. 46, comma 1- bis del Codice Appalti (d.lgs. n. 163 del 2006), rientra l’inosservanza del principio di segretezza dell’offerta.
Tale inosservanza si manifesta nella commistione, inammissibile, tra offerta economica ed offerta tecnica, atteso che la conoscenza di elementi economici da parte della commissione di gara è di per sé idonea a determinarne anche in astratto un condizionamento, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa, sicché nessun elemento economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia effettuato le proprie valutazioni sull’offerta tecnica.
NON SEMPRE VIETATA LA COMMISTIONE TRA OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TECNICA. Tuttavia, precisa il Tar Bologna, questa esigenza di segretezza dell’offerta “viene meno quando, come nel caso di specie, la normativa di gara preveda criteri di attribuzione dei punteggi tecnici che, per risolversi nella predisposizione di griglie di valori e di formule aritmetiche che danno poi luogo all’automatica individuazione del risultato finale, nessun effettivo margine di autonoma valutazione lasciano alla commissione di gara, la quale si trova quindi a conoscere le offerte tecniche secondo meccanismi logico-matematici simili a quelli delle offerte economiche”.
In questi casi “l’anticipata conoscenza di elementi dell’offerta economica non può in alcun modo alterare l’assegnazione, del tutto automatica, dei punteggi relativi all’offerta tecnica, sì da rivelarsi contra legem le norme di gara che prevedessero quale causa di esclusione dalla selezione quella legata all’inclusione dell’offerta economica nella busta relativa all’offerta tecnica”.