Ultime notizie

Gara e obbligo pagamento tasse: illegittima l'esclusione per violazione sotto la soglia minima

Anac: il valore di 35mila euro costituisce la soglia economica minima di punibilità, al di sotto della quale la violazione non può essere in alcun modo considerata ‘grave’ ai fini di una possibile esclusione dalla gara

martedì 4 giugno 2024 - Alessandro Giraudi

gare-appalti

“Per le gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, il valore di euro 35.000,00 costituisce la soglia (economica) minima di punibilità, al di sotto della quale la violazione non può essere in alcun modo considerata ‘grave’ ai fini di una possibile esclusione dalla gara rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante”.

Lo ha precisato l'Anac nel Parere di Precontenzioso n. 234 del 15 maggio 2024, avente ad oggetto l'esclusione, da parte del Museo regionale di Messina, di un partecipante alla gara per l’affidamento del servizio di pulizie, a causa di una violazione contestata dall’Agenzia delle Entrate.

Per essere esclusi non basta aver ricevuto una contestazione dall'AdE

Per essere esclusi da una gara d’appalto non è sufficiente aver ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate, ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

“L’unica violazione imputata e imputabile alla società istante riguarda una contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuata in esito ad un controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione dei redditi”, scrive Anac. “Il riferimento è al mancato (o comunque inesatto) versamento dell’Ires per il periodo di imposta dal 1.1.2020 al 31.12.2020, per il quale già in data 2.11.2023, ovvero entro la prevista scadenza del termine di 30 giorni indicato nella contestazione stessa, la società aveva ottenuto la rateizzazione del debito”.

La soglia di 35mila euro

“La ‘gravità’ della violazione (non definitivamente accertata) di cui parla il Codice dei contratti pubblici riguarda gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali e deve essere valutata: quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto e purché tale importo non sia inferiore a 35.000 euro. Questa è la clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente”, precisa l'Anac.

Per tale motivo, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato che “l’operato della Stazione appaltante non è conforme alle disposizioni normative in tema di cause di esclusione, automatiche e non automatiche, per la violazione grave degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. L’esclusione della società dalla gara è pertanto illegittima e il relativo provvedimento debba essere annullato in autotutela”.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore