Nell'ambito di una procedura di gara d'appalto, la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute della commissione giudicatrice è ammessa anche dalla giurisprudenza, purché sopraggiunga in tempi idonei ad evitare l'insorgenza di errori o omissioni nella ricostruzione dei fatti.
Lo ha precisato la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.4209/2015 depositata ieri.
Con questa sentenza Palazzo Spada ha tra l'altro respinto l'appello basato su asserite carenze sostanziali e formali della verbalizzazione da parte della commissione giudicatrice, miranti alla caducazione dell’intera procedura di gara almeno a partire dalla fase di valutazione delle offerte.
È infatti infondato il motivo dell'appello che si appunta sull'illegittimità della verbalizzazione riassuntiva dell’attività della commissione giudicatrice, che ha verbalizzato nella seduta del 9 giugno 2014 le operazioni svolte nelle sedute del 28, 29 e 30 maggio e del 3, 4, 5, 6 e 9 giugno medesimo.
SUFFICIENTE ANCHE UNA VALUTAZIONE FINALE. Il Consiglio di Stato ribadisce che “non sussiste alcun principio che imponga la contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute, essendo invece sufficiente anche una valutazione finale”.
NO OBBLIGO INDICAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI. Inoltre “non sussiste l’obbligo della specifica indicazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, trattandosi di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale”.