Va all'esame della Corte di giustizia europea la disciplina del Codice dei contratti pubblici sull’esclusione dalle gare per violazioni fiscali definitivamente accertate.
Con l'ordinanza n. 6562/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) ha rimesso in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni di interpretazione del diritto dell’Unione:
a) se l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE e l’art. 80 della direttiva 2014/25/UE, nonché il principio eurounitario di proporzionalità, ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento che abbia commesso violazioni fiscali definitivamente accertate in epoca antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda; in particolare, mediante una previsione secondo cui, in ogni caso, l'estinzione, il pagamento o l'impegno devono essersi perfezionati anteriormente alla scadenza del predetto termine, pur essendo la causa di esclusione venuta meno nel corso della gara e prima dell’adozione del provvedimento di esclusione del raggruppamento;
b) in caso di risposta affermativa al quesito sub a), se le medesime norme e principi ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante di un raggruppamento indipendentemente dalla conoscenza effettiva della causa di esclusione della mandante da parte della mandataria;
c) in caso di risposta affermativa ai quesiti sub a) e sub b), se le medesime norme e principi ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione della mandante laddove la mandataria sia venuta a conoscenza della causa di esclusione della mandante soltanto a seguito della comunicazione degli accertamenti effettuati dalla stazione appaltante.
In questione l’art. 97 del Codice Appalti
La disciplina delle cause di esclusione automatiche e non automatiche che interessano un’impresa partecipante ad un raggruppamento e dei relativi rimedi è contenuta nell’art. 97 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023).
“L’ampliamento delle ipotesi di self cleaning operanti a vantaggio dei raggruppamenti risponde all’esigenza di dare attuazione ai principi della legge delega n. 77/22 per l’approvazione del nuovo Codice (d.lgs. n. 36/23) e di adeguare il diritto interno ai principi elaborati in materia da codesta Corte”, osserva il Tar Lazio nella citata ordinanza n. 6562/2025.
I dubbi del Tar Lazio
Il Collegio dubita della conformità al diritto eurounitario di una disciplina, come quella nazionale, che preclude il self cleaning, imponendo in ogni caso, in relazione alle violazioni fiscali definitivamente accertate, che “l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta”.
Tale limite “non appare imposto dalla direttiva 2014/24/UE, né dalla direttiva 2014/25/UE in materia di settori speciali (applicabile ratione materiae, essendosi in presenza di una procedura concernente l’affidamento di un servizio inerente il settore del trasporto ferroviario), né giustificato da apprezzabili ragioni”, afferma il Tar Roma.