L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’autonomia organizzativa dei piccoli enti locali di fare ricorso a una centrale di committenza a soli due modelli di organizzazione esclusivamente pubblica, senza la partecipazione di soggetti o di imprese private.
L’articolo 1, paragrafo 10, e l’articolo 11 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1336/2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale che limita l’ambito di operatività delle centrali di committenza istituite da enti locali al territorio di tali enti locali.
Lo ha dichiarato la Corte di giustizia europea nella sentenza del 4 giugno 2020, causa C 3/19.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 10, e dell’articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, nonché dei principi di libera prestazione dei servizi e di massima apertura alla concorrenza nel settore degli appalti pubblici di servizi. La direttiva 2004/18 è stata abrogata dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.
Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Asmel Soc. cons. a r.l. e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito alla decisione n. 32, adottata dall’ANAC il 30 aprile 2015, con la quale quest’ultima ha emanato nei confronti dell’Asmel un divieto allo svolgimento di attività di intermediazione negli acquisti pubblici ed ha dichiarato prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere da tale società, a causa dell’inosservanza da parte di quest’ultima dei modelli organizzativi per le centrali di committenza previsti dal diritto italiano.
In allegato la sentenza della Corte Ue