“Quando le specifiche tecniche che figurano nei documenti dell’appalto fanno riferimento a un marchio, a un’origine o a una produzione specifica, l’ente aggiudicatore deve esigere che l’offerente fornisca, già nella sua offerta, la prova dell’equivalenza dei prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche.”
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea nella sentenza del 12 luglio 2018 causa C 14/17.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo 34 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
Tale domanda era stata presentata nel contesto di una controversia tra, da una parte, la VAR Srl e l’Azienda Trasporti Milanesi SpA e, dall’altra, l’Iveco Orecchia SpA, in merito all’aggiudicazione di un appalto di fornitura di ricambi originali o equivalenti per vetture autofiloviarie di produzione IVECO.
In allegato la sentenza