In tutte le gare di appalti di lavori, servizi e forniture, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali (c.d. costi di sicurezza interni). Quest'obbligo integra un precetto imperativo che etero integra la legge di gara, ove questa sia silente sul punto o comunque compatibile con esso, nel rispetto del “principio di tassatività attenuata” delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46 del Codice Appalti.
Lo ha ribadito la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5873 del 30 dicembre 2015, nella quale si richiamano i pronunciamenti dell'Adunanza Plenaria in più occasioni– sentenze n. 9/2014 e n. 16/2014 nonché n. 3/2015 e n. 9/2015.
“Nel caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa...", precisa Palazzo Spada.
Nel caso in esame, il bando di gara non ha imposto di non esplicitare, da parte dell’impresa concorrente, i costi di sicurezza aziendali; anzi ha specificato che la dichiarazione relativa all’offerta economica doveva essere compilata adeguandola alla fattispecie.
Ma – evidenziano i giudici del Consiglio di Stato - quand’anche si dovesse ritenere che il bando di gara abbia escluso l’obbligo per le imprese di indicare i costi di sicurezza aziendale in sede di offerta, esso va ricondotto alle disposizioni di legge, né è possibile escludere l'impresa che indica gli oner.