Sentenze

Gare d'appalto, il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla lex specialis

In caso di contrasti interni tra le singole disposizioni della lex specialis, prevale il contenuto del bando di gara

giovedì 15 ottobre 2015 - Redazione Build News

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Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto rappresentano la lex specialis della gara d'appalto, e vincolano tanto i concorrenti quanto l’amministrazione appaltante, in attuazione dei principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Ognuno di essi svolge una propria specifica funzione nell’economia della procedura, “il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando (con particolare riferimento – di norma – agli aspetti tecnici anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale”.

Lo ha ricordato la quinta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4684/2015 depositata il 9 ottobre.

PREVALENZA DEL CONTENUTO DEL BANDO DI GARA. “Quanto agli eventuali contrasti (interni) tra le singole disposizioni della lex specialis ed alla loro risoluzione, è stato osservato – aggiungono i giudici di Palazzo Spada - che tra i ricordati atti sussiste nondimeno una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara […], laddove le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime”.

INTERPRETAZIONE LETTERALE. Il Consiglio di Stato evidenzia inoltre che l’interpretazione della lex specialis “soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli articoli 1362 e ss., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, fermo restando, per un verso, che il giudice deve in ogni caso ricostruire l’intento perseguito dall’amministrazione ed il potere concretamente esercitato sulla base del contenuto complessivo dell’atto (c.d. interpretazione sistematica) e, per altro verso, che gli effetti del provvedimento, in virtù del criterio di interpretazione di buona fede, ex 1366 c.c., devono essere individuati solo in base di ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere”.

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