Con la sentenza n. 332/2017 pubblicata il 4 ottobre, la prima sezione del Tar Molise ha respinto il ricorso presentato dalla società Te.am Teramo Ambiente contro i provvedimenti di ammissione della società Tekneko srl e dell’ATI Rieco spa – Smaltimenti Sud srl alla procedura di affidamento dei servizi di igiene urbana della città di Termoli, per l’asserita insufficienza del requisito di capacità tecnica ritenuto non conforme alle previsioni del bando di gara.
Per quanto riguarda l’applicabilità del rito super accelerato disciplinato dall’articolo 120, commi 2 bis e 6 bis cod. proc. amm., il Tar Molise osserva che “l’omessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese controinteressate, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo numero 50 del 2016, se da un lato fa venir meno l’onere di immediata impugnazione (cfr. TAR Molise 21 agosto 2017, n. 280), dall’altro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dell’aggiudicazione della gara; la norma in questione, infatti, in deroga alla disciplina generale sull’interesse all’impugnazione degli atti di gara, ha inteso qualificare tali atti come immediatamente lesivi e come tali suscettibili di immediata contestazione”.
Pertanto, deve essere respinta “l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa articolata sul presupposto della mancanza, in concreto, delle condizioni di applicabilità del rito super accelerato”.