“Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalita' Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara.”
Lo stabilisce la delibera n. 1 dell'11 gennaio 2017 dell'Autorità anticorruzione, pubblicata nella GU n.26 del 1 febbraio 2017, che fornisce indicazioni operative per un corretto perfezionamento del codice identificativo di gara (CIG).
La delibera, che entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dispone che per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato.
Per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato; per gli acquisiti effettuati senza le modalita' di cui ai punti precedenti, il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine).
PERFEZIONAMENTO DEL CIG. Entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni:
a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volonta' di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo che ha stabilito l'adesione);
b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non e' prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalita' ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.
Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.
Il relativo adempimento e' posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice Appalti).
COMUNICAZIONE AI RUP. Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni, l'Autorita' provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di «warning», che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalita':
- il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all'atto dell'acquisizione del CIG, con il fine di attirare l'attenzione del RUP circa l'obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l'avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all'adozione di eventuali misure sanzionatorie;
- l'invio di un messaggio via mail, all'indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell'approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l'urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).
MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL CIG. In caso di mancata comunicazione all'Autorita' delle informazioni entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato in anagrafe.
Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorita', sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilita' dei pagamenti, nonche' possibile responsabilita' penale ed erariale.
Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, condizione di ammissibilita' dell'offerta medesima.
L'Autorita' si riserva la facolta' di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che istituisce presso l'Autorita' un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 9, decreto legislativo n. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell'Autorita'.
L'Anac si riserva altresi' la facolta' di valutare nell'ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dall'art. 84 del nuovo Codice Appalti, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.