Con la Delibera n. 949 del 13 settembre 2017, depositata il 2 ottobre, l'Autorità anticorruzione ha integrato l’art. 6 del “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163”, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Anac.
Con la decisione del 19 luglio 2017, è stato deliberato di adeguare le previsioni di detto Regolamento sanzionatorio alle previsioni dell’art.16 della L. n.689 del 1981.
Visto l’articolo 213, comma 13 del nuovo Codice Appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50), come modificato dal decreto legislativo n.56/2017, l'Anac ha deliberato di applicare il procedimento di oblazione a tutti i casi in cui la violazione accertata, non preveda l’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle gare, ovvero ai soli casi in cui non vi sia accertamento dell’elemento soggettivo della gravità della violazione e dunque:
a) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità; ovvero che hanno fornito informazioni o esibito documenti non veritieri ovvero in ritardo, senza giustificato motivo;
b) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell’Osservatorio;
c) nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A. volta all’accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del codice;
d) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione e trasmissione all’Autorità, ai sensi dell’art. 106, co. 14, e 213, co. 13, del d.l.vo 50/2016, delle varianti in corso d’opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;
e) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione all’Autorità ai sensi dell’art. 213, co. 13, del codice, della nuova scheda tipo, come previsto nella delibera sul contenuto del Casellario, della relazione dettagliata sul comportamento dell’o.e.;
f) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano ai sensi dell’art. 106, co. 8, del d.l.vo 50/2016, in caso di mancata/ritardata comunicazione all’Autorità delle modificazioni al contratto di appalto per lavori, servizi o forniture;
g) nei confronti dei Rup delle S.A., ai sensi dell’art. 107, co. 4, del d.l.vo 50/2016, per l’omessa o ritardata comunicazione all’Autorità, circa le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo.
La sanzione pecuniaria applicabile è quantificata in misura ridotta in:
- Euro 500 nel caso in cui la violazione contempli il rifiuto o l’omissione (art. 213,c.13, 1° periodo);
- Euro 1000 nel caso in cui la violazione contempli la produzione di dichiarazioni e/o documentazione non veritiere (art. 213,c.13, 2° periodo).
MODIFICA DELL'ART. 6 FASE ISTRUTTORIA. Al Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità è apportata la modifica dell’art. 6 che viene così riformulato con l’aggiunta del punto di cui alla lett. h): “la facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui non ricorra in astratto l’ipotesi per l’applicazione di misure interdittive dalla partecipazione alle gare, di aderire al pagamento in misura ridotta previsto dall’art.16 della Legge 689/81 L’intervenuto pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, estingue il procedimento.”