L’articolo 41, comma 5 del c.p.a. (Codice del processo amministrativo) stabilisce che “Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa”.
In proposito, secondo il Consiglio di Stato – sentenza n. 1896 del 14 aprile 2015 - “nelle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di pubblici appalti, l’aumento di trenta giorni del termine per impugnare, ai sensi dell’art. 41, comma 5, c.p.a., non trova applicazione, perché il termine legale accelerato per l’impugnazione degli atti di gara non tollera deroghe ed è destinato a prevalere sulla disciplina generale dei termini processuali”.
Ciò in quanto: a) l’art. 120, quinto comma, c.p.a. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 41 c.p.a.; b) l’ art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 assicura, anche nei confronti dei concorrenti che hanno sede all’estero, l’immediata ed esaustiva conoscenza delle decisioni assunte dalla stazione appaltante, cosicché non può configurarsi in astratto una disparità di trattamento o una diminuzione della tutela in pregiudizio delle imprese operanti in altri Stati UE; c) diversamente opinando, sarebbe del tutto alterata la correlazione tra il termine breve per ricorrere ed i termini dilatori per la stipula del contratto prescritti dall’art. 11, commi 10-ss., del d.lgs. n. 163 del 2006.