Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016, è stato pubblicato il Dpcm 24 dicembre 2015 che individua per gli anni 2016 e 2017 le categorie di beni e servizi i cui appalti dovranno passare attraverso uno dei 35 soggetti aggregatori, e le relative soglie di obbligatorietà.
Tra le 19 categorie c'è il facility management immobili, la pulizia immobili e la manutenzione immobili e impianti.
Le soglie indicate sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni.
Per le categorie di beni e servizi individuate l'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato.
Con riferimento alle categorie merceologiche individuate con i numeri 15 (Vigilanza armata), 16 (Facility management immobili), 17 (Pulizia immobili), 18 (Guardiania) e 19 (Manutenzione immobili e impianti) si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.
MODALITÀ ATTUATIVE. L'individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorieta' ivi indicate, nonche' l'individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, è effettuata nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Nell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalita' operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014.
ENTRATA IN VIGORE. Gli obblighi decorrono, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' per le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e per gli enti del Servizio sanitario nazionale), dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Per le restanti amministrazioni, gli obblighi decorrono tra sei mesi.