L'articolo 24, comma 8 del nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50/2016) stabilisce che il ministro della Giustizia, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, approva, con proprio decreto da emanare entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione dei servizi di ingegneria e architettura.
Tali corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.
Durante l'ultima giornata del Congresso nazionale degli ingegneri svoltosi a Palermo dal 22 al 24 giugno, è stata annunciata la decisione del ministero della Giustizia di approvare rapidamente - e senza il coinvolgimento delle parti interessate – il decreto (di concerto con il ministero delle Infrastrutture) previsto dal nuovo Codice che fissa i parametri di riferimento per le gare di progettazione, e che sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale.
I parametri rimangono in sostanza i medesimi indicati dal decreto ministeriale n. 143/2013, ma ciò che sta sollevando le proteste dei professionisti tecnici è la disposizione contenuta all'art. 1 del nuovo decreto, che stabilisce la facoltatività – e non l'obbligatorietà – per le pubbliche amministrazioni di utilizzare i parametri di riferimento. Dunque, in contrasto con alcuni orientamenti dell'Autorità che spingevano per l'introduzione dell'obbligatorietà, l'utilizzo dei parametri rimane una facoltà per le PA.
Secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri, che da sempre si batte per l'obbligatorietà, la mera facoltatività non è compatibile con il principio della centralità della progettazione. Inoltre, il Cni critica il mancato coinvolgimento delle parti interessate nella stesura e nell'approvazione del provvedimento.
Oltretutto, il nuovo decreto del dicastero di via Arenula avrà vita breve, poiché tra poco tempo andrà sostituito da un altro provvedimento del ministero delle Infrastrutture che definirà lo studio di fattibilità come primo livello progettuale, in sostituzione del preliminare.