D'ora in poi, nelle gare per l'affidamento dei servizi di progettazione si dovrà puntare di più sul criterio qualitativo (qualità dei progetti) anziché sul criterio dimensionale degli studi professionali.
A segnare la svolta la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 dell'Anac recante le nuove linee guida sui servizi di architettura e ingegneria (LEGGI TUTTO), frutto dell'aggiornamento e della revisione della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5.
APERTURA DEL MERCATO DEI LAVORI PUBBLICI AI GIOVANI PROFESSIONISTI. Le nuove Linee guida mirano ad aprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani professionisti tecnici. Infatti uno degli aspetti segnalati da alcuni operatori del settore, sia nell’ambito del Tavolo tecnico che nella consultazione, attiene alle difficoltà di accesso al mercato da parte dei giovani professionisti, soprattutto a causa di alcune norme, quali quella sul c.d. “organico minimo”, che impongono requisiti stringenti per la partecipazione alle gare.
In proposito, le nuove Linee guida prevedono che, mentre le società dovranno essere in possesso dell’organico medio annuo, fissato dalla stazione appaltante nei limiti della forcella prevista dalla lett. d) dell’art. 263, comma 1, del Regolamento, i professionisti dovranno disporre di un organico – per lo specifico appalto – almeno pari al numero di unità stimate nel bando di gara per lo svolgimento dell’incarico. Il singolo professionista potrà soddisfare tale requisito partecipando in raggruppamento temporaneo con altri liberi professionisti o con altri soggetti con cui può raggiungere la capacità organizzativa minima richiesta.
FATTURATO IN MISURA PARI AL DOPPIO DELL’IMPORTO A BASE DI GARA. Quanto ai requisiti di fatturato, si considera congruo fissare un fatturato in misura pari al doppio dell’importo a base di gara, fermo restando che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Codice Appalti, eventuali requisiti più stringenti devono essere debitamente motivati in relazione a specifiche e circostanziate esigenze, e non possono essere in ogni caso superiori al limite di 4 volte l’importo della gara.
STOP ALLE GARE AL MASSIMO RIBASSO E RIFERIMENTO OBBLIGATORIO AL DECRETO PARAMETRI PER DETERMINARE I COMPENSI. Un'altra importante novità è lo stop alle gare al massimo ribasso con scarsa qualità progettuale e criticità nella fase della realizzazione delle opere: nelle gare di ingegneria e architettura il sistema di riferimento sarà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, i compensi dovranno essere determinati facendo obbligatoriamente riferimento al decreto parametri (DM n. 143/2013) fino ad ora in buona parte disatteso.
IMPORTANZA DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DEI CONCORSI DI IDEE. Le nuove linee guida segnalano anche l’importanza dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee (rispettivamente, artt. 99 e 108, del Regolamento). Nell’ambito di tali forme di affidamento potrà essere favorita la capacità innovativa e le soluzioni più progredite e d’avanguardia in campi come per esempio l’efficienza energetica e l’architettura ecocompatibile.
Sia per i concorsi di progettazione che per i concorsi di idee è previsto l’affidamento delle fasi successive della progettazione allo stesso professionista vincitore del concorso, il quale è tenuto a dimostrare i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai bandi, ivi compreso il requisito della presenza nel raggruppamento di un giovane professionista ai sensi dell’art. 253, co. 5. In questo modo è più facile garantire prestazioni professionali di qualità, pur senza essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore per l’accesso alle fasi successive della progettazione.
Nella Direttiva 2014/24/UE, all’art. 80, in ogni caso, si specifica che l’organizzazione di tali concorsi deve avvenire secondo «criteri di selezione chiari e non discriminatori». Il rispetto dei medesimi principi di non discriminazione parità di trattamento e trasparenza è richiesto dal Codice agli art. 101 e 110, per i concorsi sotto soglia. Il principio di proporzionalità richiede, inoltre, che le stazioni appaltanti, nel redigere i bandi di gara, abbiano cura di operare una differenziazione tra i requisiti minimi per la partecipazione che dovranno essere specifici e diversi nelle procedure di affidamento sotto soglia rispetto a quelli previsti dalla normativa per gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria. Per dar seguito alle indicazioni contenute nell’art. 90, co. 7, e nell’art. 110, ultimo periodo, del Codice, nel caso dei concorsi sotto soglia (che demandano al Regolamento di stabilire le modalità con cui promuovere la presenza di giovani professionisti tra i concorrenti per incarichi affidati tramite concorsi di progettazione e di idee), l’art. 260, co. 6, del Regolamento, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria la presenza, tra i firmatari della proposta, di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.
LA FORCELLA NELLE PROCEDURE RISTRETTE. L’art. 62, comma 1 del Codice Appalti, prevede la possibilità di limitare il numero dei candidati idonei da invitare (c.d. “forcella”), nel caso dei contratti pubblici di servizi e forniture, limitatamente alle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo. L’art. 62 del Codice prevede, in questo caso, che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara i criteri, oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare per limitare il numero massimo di partecipanti ammessi.
Nel riprendere la disposizione sul tema, l’art. 265, comma 1, del Regolamento, stabilisce che «Per le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo, nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 62, comma 1, del codice, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all’allegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico».
Nel disciplinare l’utilizzo della forcella per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, il suddetto comma 1 dell’art. 265 specifica che tale meccanismo può essere utilizzato nelle procedure negoziate con bando e nel dialogo competitivo, omettendo di citare anche le procedure ristrette, espressamente previste dall’art. 62, co. 1, del Codice. Secondo l'Autorità si tratta di un disallineamento normativo, atteso che non si rinvengono ragioni particolari che impediscano l’utilizzo della forcella nel caso dei servizi tecnici affidati con procedure ristretta.
L'Autorità anticorruzione ritiene, pertanto, che il disallineamento normativo dovrebbe essere risolto nel senso di consentire l’applicazione della forcella a tutte le procedure ristrette, quindi anche a quelle eventualmente utilizzate per l’affidamento dei servizi tecnici, nel pieno rispetto dell’art. 62, co. 1, del Codice.
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