Ferma restando la discrezionalità (non censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei presupposti di fatto) della stazione appaltante nella scelta del metodo di aggiudicazione, il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile solo nelle ipotesi in cui la lex specialis, predeterminata al momento dell’indizione della gara, non lasci margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa.
Pertanto, qualora il capitolato tecnico non definisca in modo esaustivo gli aspetti esecutivi, lasciando spazi di integrazione da parte dei concorrenti, la stazione appaltante deve aggiudicare la gara in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Lo ha chiarito il Tar Lazio, Sezione Seconda Bis, con la sentenza n. 6027/2015, depositata il 27 aprile.
CONDIZIONI TECNICHE PREDETERMINATE IN TOTO AL MOMENTO DELL’OFFERTA. In caso di offerta selezionata con il criterio del prezzo più basso “le condizioni tecniche debbono risultare predeterminate in toto al momento dell’offerta e, dunque, alcuna rilevanza – precisa il Tar Lazio - possono assumere e rivestire diverse definizioni dei contenuti dell’appalto, stabilite e rappresentate dalle concorrenti, atte a provocare e, dunque, comportare valutazioni equitative, afferenti profili di differenziazione che connotano le offerte presentate”.
Quindi, “in presenza di gare con il sistema di scelta dell’offerta secondo il prezzo più basso è generalmente affermato e riconosciuto che la stazione appaltante debba limitarsi a verificare la conformità dei servizi offerti rispetto alle caratteristiche tecniche indicate dal capitolato speciale d’appalto e, dunque, sia sostanzialmente abilitata a porre in essere un’attività connotata da “natura strettamente vincolata”.