“L’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura impedisce che possa operare il meccanismo dell’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale”.
Questa la massima espressa dall'Anac nel Parere di precontenzioso n.101 del 28 febbraio 2024, rispondendo alla richiesta di parere riguardante l’affidamento di direzione lavoro e coordinamento sicurezza dell’ospedale San Giovanni di Dio a Salerno.
L’Azienda ospedaliera di Salerno ha agito legittimamente
Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione, in presenza di un quadro normativo poco chiaro riguardo all’equo compenso, l’Azienda ospedaliera sanitaria di Salerno ha legittimamente esercitato la sua discrezionalità in coerenza con quanto stabilito dal nuovo Codice Appalti non applicando la disciplina dell’equo compenso.
In sostanza l’Anac, dopo aver più volte sollecitato il governo anche in sede di cabina di regia a dare un’indicazione precisa al mercato riguardo all’equo compenso, vista l’incertezza normativa che rischia di determinare aumenti notevoli negli appalti e diffusione di contenziosi, ha ritenuto legittimo che una stazione appaltante eserciti la propria discrezionalità omettendo di escludere dalla gara le imprese concorrenti alla ricorrente per aver formulato un ribasso che avrebbe ridotto il compenso professionale.
“I principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e dell’autovincolo impediscono che nel caso di specie possa operare l’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa disporsi l’esclusione dei concorrenti che precedono l’istante nelle graduatorie dei lotti 1 e 3 per aver formulato un ribasso incompatibile con la L. 49/2023”, si legge nelle conclusioni del Parere di precontenzioso. “I punteggi assegnati dalla Commissione di gara alle offerte tecniche degli aggiudicatari dei lotti 1 e 3 sono sensibilmente superiori a quelli assegnati all’offerta tecnica dell’istante, con la conseguenza che sia azzerando la competizione sulla parte economica sia limitandola alla sola quota parte delle spese, in ogni caso l’istante non potrebbe risultare aggiudicatario della procedura di gara in oggetto”.