Somministrazione del gas metano per combustione, a uso civile o industriale, ad aliquota agevolata del 5% per l’intero importo della bolletta, inclusi gli oneri di sistema e quelli accessori. Con la risoluzione n. 47 del 6 settembre 2022 (in allegato) l’Agenzia delle entrate torna sulla misura agevolativa introdotta in via temporanea per mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi di elettricità e gas, fornendo ulteriori chiarimenti.
L’intervento odierno segue e rettifica parzialmente le precisazioni contenute nella risposta n. 368/2022, riguardanti l’articolo 2 del decreto legge n. 130/2021 (“Taglia bollette”) e, in particolare, la corretta applicazione dell’Iva light alle diverse voci delle bollette addebitate all’utente finale. La misura, ricordiamo, è stata più volte prorogata e, di recente, il decreto “Aiuti” ha esteso l’agevolazione fino al terzo trimestre 2022.
Argomento della risposta n. 368 citata, evidenzia la risoluzione, erano le operazioni diverse da quelle di somministrazione di gas naturale, come i servizi accessori o la quota fissa, che il documento assoggettava ad aliquota ordinaria, basandosi sui chiarimenti forniti con precedenti documenti di prassi (da ultimi le circolari n. 17/2021 e n. 20/2022).
Obiettivo della misura, spiega la relazione illustrativa al provvedimento e ricorda l’Agenzia, è arginare gli effetti negativi dell’aumento del gas a uso civile e industriale introducendo, in deroga temporanea alla tassazione ordinaria, l’aliquota del 5% per le somministrazioni ad aliquota del 10% e del 22 per cento. Il trattamento di favore, specifica la relazione tecnica, è applicabile indipendentemente dallo scaglione di consumo.
Ciò detto, l’Agenzia chiarisce che il l comma 1 dell’articolo 2 richiamato, introduttivo del taglio dell’Iva, va letto congiuntamente al successivo comma 2, che rimanda all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, il compito di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema.
Stesso orientamento per l’articolo 1-quater del decreto “Aiuti”, che conferma l’aliquota ridotta per il terzo trimestre 2022 anche in relazione agli oneri accessori.
In sintesi, la ratio della norma è alleggerire il più possibile la bolletta a carico dell’utente finale, senza nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo e senza distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedenti il limite di 480 mc, di conseguenza l’aliquota agevolata del 5% va applicata a tutto il “pacchetto” relativo alla fornitura di metano e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.