Fisco

Gas metano rete di teleriscaldamento: quale aliquota Iva?

Con la risposta n. 239 del 6 marzo 2023, l'Agenzia delle entrate chiarisce che la somministrazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento nell'ambito di contratti diversi dal contratto Servizio Energia non può fruire dell'aliquota del 5 per cento

lunedì 6 marzo 2023 - Redazione Build News

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Con la risposta n. 239 del 6 marzo 2023, l'Agenzia delle entrate chiarisce che la somministrazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento nell'ambito di contratti diversi dal contratto Servizio Energia non può fruire dell'aliquota del 5 per cento. L'agevolazione è applicabile alla sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione del metano, a condizione che la società sia in grado di determinarla rispetto a quella prodotta utilizzando altri combustibili.


Una società operante nel settore energetico si occupa della gestione, manutenzione, conduzione e potenziamento di impianti di centrali termiche, cogenerazione e teleriscaldamento, nell'ambito della produzione e distribuzione di energia elettrica e termica. Con specifico riferimento alla sola energia termica erogata alla propria clientela, la compagine fa presente che detta energia è somministrata attraverso la rete di teleriscaldamento secondo tre distinte casistiche:


- somministrazioni di energia termica nell'ambito di un contratto di Servizio Energia. In tal caso, l'energia termica è prodotta da impianti alimentati esclusivamente da gas naturale

- somministrazione di energia termica ­ attraverso il Servizio Energia ­ con energia prodotta in parte con gas naturale e in parte con altri combustibili, come i rifiuti

- somministrazione di energia termica con contratto diverso dal Servizio Energia. In questo caso l'impianto di produzione è alimentato esclusivamente da gas naturale.


La società, dunque, consuma gas naturale al fine di produrre energia termica destinata ai propri clienti attraverso una rete di teleriscaldamento.

L'istante osserva, in particolare, che, ai sensi della normativa di riferimento, l'elemento precipuo ai fini della classificazione di un sistema di teleriscaldamento è costituito non già dalle fonti di energia termica utilizzate, quanto invece dalla rete di distribuzione di tale energia.

Pertanto, la rete di teleriscaldamento, alimentata da una centrale di generazione, serve al trasporto e alla distribuzione di un fluido vettore (acqua calda o surriscaldata a temperature che dipendono dalle specifiche tecniche della rete, vapore, liquidi refrigeranti).


Tale fluido vettore distribuisce l'energia termica agli utenti attraverso due tipologie di tubature, ovverosia quelle di “andata” dalla centrale all'utenza del cliente e quelle di “ritorno” dall'utenza del cliente alla centrale, ove il fluido arriva ormai raffreddato.

Ne consegue che una rete di teleriscaldamento è tale in quanto destinata al trasporto dell'energia termica dall'impianto di produzione all'utenza finale.


In proposito, posto che l'elemento distintivo del Servizio Energia è la cessione al cliente finale di energia termica, in luogo della fornitura diretta di combustibile, ne consegue che il teleriscaldamento è una delle modalità attraverso cui tale servizio è fornito, nel senso che rappresenta lo strumento grazie al quale l'energia termica viene erogata presso i locali del cliente stesso (cfr risposta n. 284/2022).


Tanto premesso con riferimento all'attività svolta, tra le misure introdotte dal legislatore al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi nel settore del gas naturale, l'istante richiama l'articolo 2, comma 1 Dl n. 130/2021, che ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dal Dpr n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, Dlgs n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento. Detta misura è stata più volte prorogata e modificata, fino al Dl n. 115/2022 (decreto “Aiuti-bis), che ha nuovamente prorogato l'efficacia temporale dell'aliquota 5%, comprendendo anche i consumi di gas naturale stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e ne ha esteso l'ambito oggettivo, rendendola applicabile anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto Servizio Energia, per i medesimi mesi.


Sulla base della descrizione delle modalità di svolgimento della propria attività, l'istante domanda se:


1. l'aliquota del 5% sia applicabile anche all'energia termica ­ prodotta dalla combustione di gas naturale ­ erogata a clienti finali nell'ambito del Servizio Energia attraverso una rete di teleriscaldamento (caso 1)

2. se l'energia termica prodotta nel contesto del Servizio Energia per il tramite della contemporanea combustione di gas naturale e di altri combustibili (come i rifiuti) possa fruire dell'aliquota del 5% per la sola parte di energia termica direttamente riconducibile alla combustione del gas naturale e, in tal caso, quali siano le relative modalità di calcolo dei quantitativi di gas naturale a cui applicare l'aliquota del 5% (caso 2)

3. se l'energia termica prodotta esclusivamente mediante la combustione di gas naturale possa essere assoggettata all'aliquota del 5% anche nel caso in cui sia fornita attraverso una rete di teleriscaldamento ma non nell'ambito del Servizio Energia (caso 3).


L'Agenzia premette che, al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, l'articolo 2, comma 1, Dl n.130/2021 (decreto “Energia'”) stabilisce che “in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021”.


La suddetta misura agevolativa, come esposto sopra, è stata più volte prorogata nel corso del tempo e il relativo ambito applicativo è stato oggetto di chiarimenti forniti con numerosi documenti di prassi (circolari n. 17/2021 e n. 202022; risoluzione n. 47/222; risposta n. 284/2022).


In particolare, l'articolo 16, comma 4 Dlgs n. 115/2008 prevede che fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di Servizio Energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), Dpr n. 412/1993, che rappresenta l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.

Il contratto Servizio Energia, in sostanza, è finalizzato a garantire un uso razionale ed efficiente dell'energia e si struttura in due componenti economiche: una riguarda i servizi di conduzione e manutenzione e altre prestazioni tecniche, mentre l'altra componente riguarda la fornitura di energia termica. Nell'ambito del contratto Servizio Energia è, quindi, il fornitore ad acquistare i combustibili al fine di impiegarli nella generazione di energia termica che viene erogata all'utenza finale.


Ciò posto, l'istante rappresenta di erogare ai propri clienti l'energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento e ciò sia nell'ambito di un contratto Servizio Energia (cfr casi 1 e 2), sia attraverso contratti diversi dal Servizio Energia (cfr. caso 3).


Quanto al caso 1, l'Agenzia - in relazione alle somministrazioni di energia termica prodotta esclusivamente con gas metano, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 - ritiene applicabile l'aliquota Iva agevolata del 5 per cento, ex articolo 5, comma 2 Dl n. 115/2022.


Per quanto riguarda l'energia termica prodotta in impianti policombustibili - rappresentata nel caso 2 - l'aliquota del 5% è applicabile alla sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione del gas metano, a condizione che la società sia in grado di determinare tale quota rispetto alla quota di energia prodotta utilizzando altri combustibili.

In ordine alla determinazione di tale quota, poiché l'applicazione dell'aliquota agevolata è prevista dalla norma in esame con riferimento ai consumi effettivi o stimati nell'ultimo trimestre del 2022, detta stima può essere effettuata anche sulla base di dati storici, purché la società sia in grado di determinare, sia pure ex post, la quota di gas effettivamente impiegata nella produzione di energia termica nel trimestre di riferimento sulla base di criteri oggettivi e verificabili.


Per quanto concerne, infine, l'erogazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento nell'ambito di contratti diversi dal contratto Servizio Energia (caso 3), l'Agenzia evidenzia che, stante il tenore letterale dell'articolo 5, comma 2, Dl n. 115/2022, siffatta casistica non rientra nell'ambito applicativo di detta disposizione e non può, quindi, fruire dell'aliquota del 5 per cento.

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