Consentire l'incremento diretto della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita: è questo l'obiettivo del decreto del Mise 19 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2017, che istituisce un regime di aiuti agli investimenti per le infrastrutture elettriche.
Il decreto – IN ALLEGATO - disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di aiuti diretti a sostenere, nell'ambito delle infrastrutture elettriche ubicate nelle zone assistite, interventi:
(i) per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids);
(ii) sulle reti di trasmissione strettamente complementari agli interventi sulle reti di distribuzione dell'energia.
DURATA DEL REGIME. Il regime di aiuti e' applicabile dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe dello stesso autorizzate dalla Commissione europea o del regolamento GBER, su cui il regime si fonda.
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti ammontano a 321.620.225 euro a valere sulle risorse dell'asse IV «Efficienza energetica», azione 4.3.1 del PON «Imprese e competitivita' 2014-2020 FESR».
Ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento agevolativo possono essere messe a disposizione da altre amministrazioni nazionali o regionali, a valere su risorse nazionali o sulle dotazioni dei rispettivi Programmi operativi regionali 2014-2020, o da altri strumenti previsti dalla Programmazione regionale unitaria.
Qualora durante la durata del regime la dotazione annuale media di aiuto dello stesso superi i 150 milioni di euro , il decreto sara' oggetto di un piano di valutazione, da notificare alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dal verificarsi di tale condizione.
SOGGETTI BENEFICIARI. Possono essere destinatari degli aiuti concessi sulla base del decreto:
a) per la realizzazione degli interventi sulla rete di distribuzione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) i concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica nelle aree interessate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per la realizzazione degli interventi sulla rete di trasmissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), il concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda di aiuti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) sufficiente capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la realizzazione degli interventi;
b) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
c) non essere un'impresa in difficolta'.