Il 7 febbraio si è svolta in Commissione Lavoro della Camera un'interrogazione volta a verificare i criteri seguiti dalla Cipag per l’iscrizione alla cassa previdenziale dei professionisti iscritti all’albo dei geometri e rivolta al Ministero del Lavoro.
Riportiamo di seguito il testo della lettera inviata dal Geom. Franco Fortunato alla nostra redazione, quale commento all’articolo Geometri iscritti all'Albo, obbligo iscrizione alla Cipag anche per lavoro occasionale pubblicato in data 12 febbraio 2024 sul nostro portale.
“Gentilissimi, il sottoscritto, in qualità di geometra già iscritto alla cassa Geometri, ritiene opportune alcune precisazioni al fine di ricondurre la vicenda nei suoi giusti ambiti fattuali e giuridici:
il 06/02/2024, nell’Assemblea della Camera “XIX LEGISLATURA” gli Onorevoli interpellanti del M5S CAROTENUTO, BARZOTTI, AIELLO e TUCCI, segnalavano al Ministero, la condotta, ritenuta non conforme alla normativa in materia, di CIPAG, per aver iscritto in questi ultimi anni automaticamente alla cassa numerosi geometri registrati al solo Albo, indipendentemente dall’attività lavorativa da questi svolta “Lavoro occasionale” o dalla loro iscrizione “Obbligatoria” presso altro Ente previdenziale tipo INPS, Interpello rubricato al 5-01970, a dire il vero l’interpello era rivisitato su due precedenti interrogazioni Parlamentari del stesso M5S, la prima n. 4-07385 presentata da MAURIZIO BUCCARELLA il 19 aprile 2017, nella seduta n.808, ed un secondo n. 4/00158 presentato da LEONARDO DONNO il 12/12/2022 nella seduta numero 23 (interrogazioni queste mai riscontrate dai Ministeri);
il 07/02/2024 a seguito di “question Time” svoltasi in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati il sottosegretario Claudio DURANGON rispondeva a tale ultima interrogazione, nei termini rappresentati dalla Direzione Generale competente del Ministero del lavoro, E confermava la legittimità dell’operato di CIPAG, evidenziando “in relazione all’iscrizione automatica alla cassa del geometra, indipendentemente dall’esercizio dell’attività professionale in forma continuativa e/o occasionale, si rappresenta che sono intervenute alcune recenti pronunce della Corte di cassazione, da ultimo nel 2022, che hanno stabilito che in "tema di casse privatizzate ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancanza di produzione di reddito", senza però specificare qual è la contribuzione minima!, quelle è il contributo minimo solidaristico?, Per Legge è il contributo di “Solidarietà” previsto dalla attuale normativa Art. 10 comma 6 Legge 773/82;
L’interpellante CAROTENUTO si è però dichiarato “non soddisfatto della Risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che non ha fornito alcuna risposta circa le iniziative volte a verificare i criteri seguiti dalla Cipag per l’iscrizione alla cassa previdenziale dei professionisti iscritti all’albo dei geometri. Fatto notare che l’importo dei versamenti dei geometri alla Cipag evidenzia una disparità di trattamento rispetto agli altri professionisti, auspica un’azione seria dell’Esecutivo che ripristini condizioni di equità e che ponga fine a situazioni di conflitto di interessi che minano i diritti patrimoniali dei professionisti.”, di cui Il “question Time” è stato rilanciato prontamente su alcuni organi di stampa con TITOLI poco chiari o forvianti.
ORA è opportuno e doveroso rappresentare che le “pronunce della Corte di cassazione, da ultimo nel 2022” , non sono (proprio) le ultime, poiché nel 2023 sono intervenute circa 30 ordinanze della Suprema Corte che rinviano alle Corti d’Appello per la decisone di merito, sul seguente principio: “L’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.” (ex multis Cass. Civ., sez. L. n.28188 del 28.09.2022. In queste ordinanze è dunque affermato che “sulla base della successiva Delib. n. 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”. Pertanto l’orientamento del 2022 della Suprema Corte richiamato anche dal Ministero e trasposto sugli organi di stampa non è evidentemente aggiornato alle recenti pronunce del 2023 della stessa CORTE.
Ma vi è di più, il 3/8/2023 è stato approvato il Nuovo Regolamento sulla Contribuzione della CIPAG con questa singolare motivazione “Al fine di rendere più chiara la disposizione – e, per tale via, deflazionare il contenzioso occasionato dall’applicazione della stessa - si è ritenuto di mantenere l’inciso che dà conto dell’irrilevanza, rispetto all’obbligo contributivo, della mancata produzione di redditi professionali e, coerentemente, della titolarità della partita IVA, nonché dell’iscrizione ad altra gestione previdenziale.” In maniera singolare ed evidentemente strumentale CIPAG modifica il proprio regolamento sulla contribuzione al chiaro ed unico fine di precostituirsi l’opportuna difesa nei giudizi di rinvio innanzi alle Corte di Appello da parte della Cassazione.
Ed invece sul Regolamento della Contribuzione nulla è stato previsto sul “contributo minimo solidaristico” (così letteralmente si è esprimeva la Corte Costituzionale nelle proprie pronunce ultime del 2022: Cass. Civ. 28/9/2022 n. 28188, 10/3/2022 n. 7820 e 19/2/2021 4568), a dire il vero il “contributo di solidarietà” è quello previsto dal vigente art. 10 Comma 6 della Legge 773/82.
E per tale ragioni un gruppo di geometri hanno conferito incarico allo studio legale dell’Avv. Alberto Pepe del Foro di LECCE per impugnare il nuovo regolamento sulla contribuzione in quanto certamente illegittimo sotto diversi profili. Il relativo ricorso (n. 14454/2023 di RG) è stato proposto innanzi al TAR Lazio e l’udienza pubblica è fissata per il prossimo 21 febbraio. È a tal fine utile evidenziare, al fine di fugare ogni dubbio da facili strumentalizzazioni di CIPAG, che con il citato ricorso non si contesta l’iscrizione alla Cassa di previdenza dei Geometri, ma la mancata indizione nello stesso proprio di quel “contributo di solidarietà” al quale più volte ha fatto riferimento la Suprema Corte con le citate ordinanze.
Senza considerare, a onor del vero, che il nuovo Regolamento 3.8.2023, impone l’iscrizione obbligatoria alla Cassa a tutti i geometri indistintamente per il solo fatto di essere iscritti all’albo. Ma non è così. Infatti, per i soggetti già pensionati, solo per coloro che hanno percepito un reddito professionale, è prevista l’iscrizione, mentre è esclusa per coloro che non hanno percepito alcun reddito professionale, a norma del DECRETO LEGGE 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011 n. 111. Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011) di cui al comma 11 dell’Art. 18, Interventi in materia Previdenziale.
Lo stesso nuovo Regolamento 3.8.2023, risulta anche difforme a quanto prescrive il Decreto 2 settembre 2022, del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE, laddove prescrive che: "è stata prevista l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 7 -ter dello stesso decreto-legge n. 80/2021, disponendo “In caso di opzione per il non mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione di cui all’art. 1 non è dovuto all’ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all’iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all’ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi.”