Dopo un periodo lungo circa 80 anni, durante i quali i geometri dipendenti pubblici non potevano iscriversi all’albo professionale, la “Riforma delle professioni” introdotta nel 2012 (D.P.R. n. 137/2012) ha eliminato il divieto preesistente, introducendo modifiche che, in alcuni casi, non sono state ancora recepite dagli interessati.
Come spiega il Consigliere nazionale CNGeGL Marco Nardini, “i geometri pubblici dipendenti possono iscriversi all’albo a partire dal D.P.R. n. 137/2012 che sancisce l’accesso libero alle professioni regolamentate, purché ci sia ovviamente l’abilitazione pro ad esercitare l’attività”. Tale misura innovativa rispetto al passato intendeva ovviamente favorire lo sviluppo del Paese in tema di liberalizzazione.
Dal momento dell’iscrizione all’Albo, quindi, non ci sono differenze tra i geometri liberi professionisti e i geometri dipendenti pubblici, né per le competenze tecniche richieste, né per quanto riguarda gli obblighi previsti dalla formazione continua. E i pubblici dipendenti hanno gli stessi obblighi contributivi del libero professionista.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di esercitare la libera professione per i geometri pubblici, il Consigliere Nardini è molto chiaro: “L’esercizio è circoscritto ai rapporti e le limitazioni sono imposte dall’ente di appartenenza e non devono generare conflitti d’interesse. Il geometra pubblico dipendente iscritto all’albo può produrre e sottoscrivere elaborati tecnici e gli atti inerenti la pubblica amministrazione. La libera professione gli è chiaramente preclusa. A meno che tra ente e professionista non vi siano accordi speciali (ad es. per incarichi al di fuori della sfera di operatività dell’amministrazione o in caso di liberatoria specifica dell’attività concessa dall’ente)”.