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CIPAG: le novità della recente sentenza della Corte d'Appello di Genova

Con la Sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 2/2024 pubblicata in data 5/2/2024 è dichiarato diritto del geometra, che utilizza il timbro professionale per le proprie funzioni da dipendente, di essere cancellato dalla Cassa previdenziale dei Geometri (CIPAG), con contestuale esonero dall’obbligo di versare la contribuzione soggettiva alla stessa

martedì 9 aprile 2024 - Redazione Build News

geometry-5167943_1280 Fonte Pixabay

Trasmettiamo di seguito il commento giunto in redazione a firma del geom. Franco FORTUNATO in merito alla pronuncia della Corte di Appello di Genova con la quale viene dichiarato il diritto del geometra, che utilizza il timbro professionale per le proprie funzioni da dipendente, di essere cancellato dalla Cassa previdenziale dei Geometri (CIPAG), con contestuale esonero dall’obbligo di versare la contribuzione soggettiva alla stessa.

"È bene precisare che la Corte ha ritenuto comunque di adeguarsi agli attuali orientamenti della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 4568/2021 e altre successive conformi) per ragioni nomofilattiche, riportiamo in stralcio la Sentenza, pedissequamente con le stesse parole del Giudice [enfasi aggiunte a cura del redattore].

La prima questione affrontata nella risoluzione della controversia e quella della legittimità o meno dell’ art. 5 dello Statuto , in quanto contrastante con la disciplina legale di cui alla L. n. 773/1982 che all’ art. 22 (come modificato dall’art. 1, comma 14, della legge 04 agosto 1990, n. 236) che aveva previsto l’obbligo di iscrizione alla Cassa solo in caso di svolgimento dell’attività di libero professionista con carattere di continuità.

Poiché a seguito della privatizzazione degli enti di previdenza ed assistenza dei liberi professionisti (Legge delega n. 573/94 e successivo Decreto legislativo n. 509 del 1994), la CIPAG si è data un nuovo regolamento in deroga ai criteri sanciti dalla legge. Più specificamente, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è intervenuto il Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2003 che ha modificato l’art. 5 dello statuto della Cassa stabilendo invece che “sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salva prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 30/6/1994 n.509”.

In altri termini, lo statuto della Cassa, in deroga al disposto dell’art. 22 legge n. 773/1973, ha esteso l'obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi a tutti gli iscritti agli albi professionali esercenti la libera professione di geometra, anche in assenza del carattere di continuità, introducendo, inoltre, una vera e propria presunzione relativa di esercizio della professione per tutti gli iscritti all'Albo, salva prova contraria che l'interessato deve fornire con le modalità tassativamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nelle varie delibere emesse.

Recentemente la Corte di Cassazione ha ritenuto che la disciplina regolamentare di cui sopra sia legittima e in linea con i principi sanciti dalla L. n. 335/95 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine degli enti (Cass 4568/2021 e altre successive conformi).

L’autonomia contabile e gestionale delle Casse dei liberi professionisti comporterebbe dunque una delegificazione della materia con facoltà degli organi statutari di introdurre estendere la platea dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione alla Cassa e al conseguente versamento della contribuzione (quanto meno nella misura minima), compresi quelli svolgenti la libera professione in maniera sporadica e non continuativa.

Pertanto, la Corte ha ritenuto di adeguarsi a tale orientamento per ragioni nomofilattiche, ma comunque nel valutare il caso specifico ha ritenuto di esonerare il geometra dalla iscrizione alla CIPAG, con contestuale esonero dall’obbligo di versare la contribuzione soggettiva a far data dal 15/10/2021.

In sintesi ha evidenziato, che il cit. art. 5 prevede altresì una vera e propria presunzione di svolgimento della libera professione da parte dei geometri iscritti all’ Albo, i quali possono dimostrare il contrario solo con le modalità stabilite dalle delibere consigliari [123/2009 e 124/20009].

Ha evidenziato altresì che l’Albo dei Geometri è composto da due sezioni: quella degli iscritti solo all’ Albo [che non esercitano la libera professione] e quella degli iscritti esercenti [che esercitano la libera professione]. Solo questi ultimi hanno diritto di utilizzare per firmare i propri atti il timbro professionale e devono essere iscritti alla Cassa versando i relativi contributi soggettivi, mentre i primi non possono esercitare e sono tenuti soltanto al versamento del contributo di solidarietà [Art. 10 comma 6, Legge 773/82].

Nel caso [del geometra] è sempre stato iscritto all’Albo sezione esercenti, sia prima che dopo l’assunzione, avendo – a suo dire - necessità di utilizzare il timbro per firmare gli atti nello svolgimento delle sue mansioni alle dipendenze della società In quanto iscritto in questa Sezione, dunque, doveva dare la prova del mancato esercizio della libera professione come stabilito dalle delibere consigliari nn. 123 e 124 del 2009, in forza delle quali i geometri lavoratori subordinati, qualora decidano di mantenere l’iscrizione all’albo, sono esonerati dagli obblighi contributivi se:

  1. sono inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e l’attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientra tra le mansioni proprie di tale ruolo;
  2. presentano una dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, e comunque non utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità.

Nella fattispecie in esame, quindi, occorre verificare la sussistenza dell’ipotesi a) di cui sopra.

La Corte non condividendo il ragionamento del giudice di primo grado, secondo cui per ruolo professionale debba intendersi quello definito dall’art. 15 della L. n. 75/70 secondo cui “appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio della attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.” [Poiché] tale definizione riguarda i soli dipendenti di enti pubblici i cui ruoli (amministrativo, tecnico e professionale) non si attagliano al rapporto di lavoro privato, assoggettato alla differente disciplina dettata dai CCNL di settore, ai quali le stesse delibere sopra richiamate fanno esclusivo riferimento.

Per ruolo professionale deve intendersi, invece, l’incarico attribuito al dipendente, la sua funzione all’interno dell’ organizzazione datoriale, alla stregua di quanto previsto dal CCNL di riferimento.

Il Contratto collettivo applicato al rapporto in esame, contempla il ruolo del geometra definendolo nei seguenti termini: “è incaricato di progettare o collabora alla progettazione di opere edili e stradali per gli impianti aziendali; è responsabile dell’esecuzione dei lavori edili e stradali che rientrano nelle sue competenze professionali anche di legge, relativi alla costruzione, ampliamento, adattamento e buona conservazione degli immobili aziendali di competenza; segue la progettazione di dettaglio, redige capitolati d’appalto, effettua la valutazione tecnica delle offerte delle ditte esterne, coordina la realizzazione delle opere, controlla ed avalla le relative contabilità dei lavori e dispone per il pagamento effettuando i collaudi tecnico-amministrativi; effettua le previsioni di spesa per la formulazione del budget edile; predispone e svolge le pratiche per la richiesta dei permessi, concessioni, ecc. necessari alla realizzazione delle opere edili; effettua sopralluoghi per esprimere pareri per la scelta dei suoli da acquistare e/o effettua rilevamenti topografici di terreni e/o misure per acquisire dati ed informazioni per la redazione di progetti, contratti, richieste di servitù, ecc.”.

Il geometra ricorrente in data del 15/10/2021 ha conseguito la qualifica di geometra di 5° livello, che ricomprende, secondo la declaratoria di cui al cit. CCNL, “i lavoratori che svolgono, sulla base di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, con sufficiente autonomia, rilevanti e complesse mansioni di natura tecnica, organizzativa ed amministrativa, con facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all’organizzazione dei compiti loro affidati”.

I Giudice pertanto ha ritenuto che il geometra ricorrente, solo in quel momento ha realizzato la condizione sub a) delle delibere consigliari citate, con conseguente diritto all’esonero dagli obblighi contributivi e quindi alla cancellazione dalla Cassa geometri CIPAG, avendo assunto all’interno della società il ruolo professionale di geometra di 5° Livello.

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