Segnaliamo che sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 22 gennaio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01/Pres., “Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell’esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque)”.
Con questo Regolamento, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) e al fine di tutelare la risorsa sotto il profilo quantitativo e qualitativo, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, eseguiti nell'ambito delle attività di ricerca o delle prove di sviluppo del pozzo, nonché la restituzione delle acque non utilizzate nel processo produttivo delle acque per scopi geotermici o di scambio termico e delle acque termali.
Sono esclusi dall’applicazione del Regolamento i fluidi derivanti dai processi di perforazione al fine di permettere l’esecuzione della perforazione stessa o di operazioni funzionali alla sua esecuzione, in quanto acque di processo assoggettate alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali o alla disciplina di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
In allegato il Regolamento