Entrerà in vigore l'11 giugno prossimo il nuovo regolamento del Ministero dell'Ambiente – decreto 9 marzo 2017, n. 68 - concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 27 maggio 2017, il regolamento si applica per la determinazione delle somme dovute per la gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) indicate negli allegati I e III al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 3 e 40, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
La garanzia finanziaria è prestata in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Per i RAEE professionali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile è garantito attraverso l'organizzazione di sistemi individuali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, o con la partecipazione ai sistemi collettivi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto.
SOGGETTI OBBLIGATI, BENEFICIARIO E DURATA. La garanzia finanziaria è prestata ogni anno in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dal singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce.
La garanzia finanziaria, della durata di un anno, è prestata al momento dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Per i produttori già iscritti al Registro la garanzia è prestata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
L'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria da parte del soggetto obbligato permane fino all'avvenuta cancellazione dal Registro.
Il regolamento è composto da sette articoli e da due allegati:
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Soggetti obbligati, beneficiario e durata
Art. 3 Tipologie, caratteristiche e modalità di prestazione della garanzia finanziaria
Art. 4 Escussione
Art. 5 Garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali dei RAEE domestici
Art. 6 Garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi dei RAEE domestici
Art. 7 Comunicazioni
Allegato 1 Calcolo delle garanzie prestate dai sistemi di gestione individuali dei RAEE domestici
Allegato 2 Calcolo delle garanzie prestate dai sistemi di gestione collettivi dei RAEE domestici