Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha posto in consultazione per dieci giorni, a partire dal 21 settembre 2023, lo Schema di regolamento per semplificare la disciplina sulla gestione di terre e rocce da scavo. Il testo ne disciplina l’utilizzo come sottoprodotti e il riutilizzo in sito al di fuori della disciplina dei rifiuti, in attuazione della disposizione dell’articolo 48 del decreto-legge PNRR (24 febbraio 2023, n.13).
Il nuovo regolamento italiano risponde alla necessità di garantire il più ampio utilizzo delle terre e rocce, per assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella realizzazione di impianti, opere e infrastrutture previste.
La bozza notificata alla Commissione europea
La bozza di regolamento – in allegato – è stata ora notificata alla Commissione europea e per un periodo di 90 giorni gli Stati membri, i privati cittadini e altri soggetti interessati possono presentare osservazioni o evidenziare eventuali criticità. Una volta scaduto il termine del 24 giugno 2025 il provvedimento potrà essere definitivamente adottato.
Recepite le proposte dell'ANCE
Alcuni punti del testo messo a punto dal MASE recepiscono proposte avanzate dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. In particolare: la previsione di un sistema di ravvedimento operoso, nel caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di avvenuto utilizzo e della dichiarazione di consegna all’utilizzo; l’ampliamento dell’ambito di applicazione (ad esempio, ai sedimenti); l’inserimento di nuove fattispecie, tra cui nuove tipologie di cantieri (ad esempio, cantieri di micro-dimensioni e cantieri puntuali) e nuove figure professionali (ad esempio, l’utilizzatore); l’introduzione di termini differenziati per le opere PNRR, per garantire tempistiche più rapide; l’introduzione di importanti novità e semplificazioni: temporali (ad esempio, la previsione di termini perentori di risposta da parte degli enti competenti e la riduzione delle tempistiche per i cantieri fino a 600 mc); procedurali (ad esempio, la possibilità di utilizzare liberamente in sito le terre e rocce da scavo in quantità non superiore a 20 mc; l’attribuzione dell’obbligo di presentazione della DAU in capo all’utilizzatore); documentali (ad esempio, l’inserimento della dichiarazione di avvenuta consegna; la semplificazione della modulistica per il trasporto ripetuto lungo lo stesso tragitto con lo stesso mezzo).
34 articoli e 12 allegati
Lo schema di regolamento notificato alla Commissione Ue consta di 34 articoli e di 12 allegati. Ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati: a) l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.