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Gestione separata Inps o Inarcassa, nuovi chiarimenti nella circolare del 10 aprile

I criteri per la corretta individuazione dell'ente previdenziale competente per i liberi professionisti che svolgono attività di ingegnere o architetto

lunedì 13 aprile 2015 - Redazione Build News

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Con la circolare n. 72/2015 del 10 aprile, l'Inps fornisce, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, i criteri generali per la corretta individuazione dell’ente competente in materia di previdenza, per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od architetto.

L'Inps spiega infatti che, nella verifica incrociata con le dichiarazioni reddituali (c.d. operazione Poseidone), nel corso della quale sono stati iscritti d’ufficio anche professionisti appartenenti ad Albi professionali dotati di una propria Cassa previdenziale, sono emerse problematiche di applicazione tra quanto disciplinato dai regolamenti delle Casse previdenziali, di cui ai D. lgs. 509/94 e 103/96, e quanto previsto dalla normativa generale contenuta nella Legge 335/95 e nel relativo decreto attuativo D.M. 281/1996. 

NORMATIVA APPLICABILE PER L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS. Nella circolare l'Inps ricorda che l’art. 2, comma 26, della Legge 335/95, prevede testualmente che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS.

Il D.M. 281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all’art. 6 chiarisce che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, spiegando che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria.

Alla luce di tali disposizioni, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 26 cit. coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l’Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale Inarcassa esclude l’obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.

Il legislatore, all’art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, con norma di interpretazione autentica, ha confermato quanto disciplinato nelle norme del 1995 e l’orientamento espresso da questo Istituto con circolare n. 99/2011 e messaggio n. 709/2012.

Pertanto, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, co. 1 del TUIR, sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.

NORMATIVA APPLICABILE PER L’ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI – INARCASSA. Per gli iscritti agli albi degli architetti ed ingegneri, la normativa che disciplina l’iscrizione ad INARCASSA è contenuta nell’art. 21, comma 5 della Legge n. 6/1981 e nell’art. 7 dello Statuto.

Secondo tali norme devono iscriversi ad Inarcassa gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente: 1) iscritti all’Albo professionale; 2) titolari della partita I.V.A.; 3) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.

Pertanto, i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso Inarcassa.

A tal proposito si ricorda che la contribuzione dovuta ad Inarcassa è composta dal contributo soggettivo e dal contributo integrativo, come disciplinati dagli articoli 4 e 5 del Regolamento generale di previdenza 2012, e dal contributo per la maternità, previsto dall’art. 6 del Regolamento generale di previdenza 2012 e disciplinato dal D. lgs. n. 151/2001.

Il contributo soggettivo, obbligatorio per i soggetti che rispettano il requisito previsto dall’art. 7 dello Statuto, è calcolato in misura percentuale sul reddito da lavoro autonomo determinato ai fini fiscali, mentre il contributo integrativo - obbligatorio per tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA individuale, nonché per le associazioni o società di professionisti e di ingegneria - è calcolato in misura percentuale (oggi 4 per cento) sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. Tale ultimo contributo non concorre alla formazione del reddito professionale ai fini fiscali. Il pagamento del solo contributo integrativo non comporta l’esclusione dal versamento alla Gestione separata Inps.

È, comunque, dovuto da tutti gli iscritti ad Inarcassa, anche se pensionati, il contributo soggettivo ed integrativo minimo di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento generale di previdenza 2012.

LA GIURISPRUDENZA. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare quale disciplina previdenziale debba ritenersi applicabile ai soggetti che esercitano attività libero professionale, definendo l’ambito applicativo e le ricadute sul corretto inquadramento contributivo del concetto di “esercizio della professione”.

Diverse sentenze della predetta Corte tra le quali la n. 14684 del 29 agosto 2012, e, successivamente, la n. 5827 del 8 marzo 2013 e la n. 9076 del 15 aprile 2013, hanno chiarito il regime previdenziale applicabile all’esercizio di attività professionali anche in settori diversi da quelli riservati ai professionisti per i quali sono previsti appositi Albi.

Invero, la Corte di Cassazione, al fine di stabilire se il reddito prodotto da un’attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale autonoma, ha puntualizzato che il concetto di “esercizio della professione” deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, ma nella piena considerazione della continua evoluzione delle specifiche competenze e delle cognizioni tecniche libero- professionali. Secondo la Suprema Corte, infatti, nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”.

Pertanto, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, la oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all’Ente previdenziale di categoria.

LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI. La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale sinora descritto ha determinato una particolare difficoltà, per alcune figure professionali, nell’individuazione dell’Ente previdenziale di riferimento.

Premesso quanto sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la circolare dell'Inps riporta una tabella nella quale sono individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto. 


La conformità dell’inquadramento previdenziale delle attività concretamente svolte allo schema presentato evidenzia la correttezza degli adempimenti contributivi conseguenti.

Per entrambe le forme assicurative suddette vale la “regola dell’esclusività”, nel senso che per la stessa attività l’iscrizione all’Inarcassa esclude l’iscrizione alla Gestione separata Inps e viceversa (si veda in tal senso già l’interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35 del 15 ottobre 2010).

L'Inps conferma, infine, quanto indicato nel messaggio n. 010172 del 6 maggio 2009, con particolare riguardo all’ipotesi in cui, nel medesimo anno solare, l’ingegnere o l’architetto eserciti, in via non esclusiva, la libera professione e sia quindi assoggettato per la corrispondente parte dell’anno ad altra forma di previdenza obbligatoria. In tal caso, infatti, l’imponibile contributivo, derivante dallo svolgimento dell’attività professionale, dovrà essere frazionato in rapporto al periodo di iscrizione alle diverse gestioni. Ne consegue che la contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps ed all’Inarcassa dovrà essere commisurata ai mesi di effettiva iscrizione ai relativi Enti.

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