Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.81 di ieri 8 aprile 2015, è stato pubblicato il Regolamento – decreto 24 febbraio 2015, n. 39 – del Ministero dell'Ambiente con i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua.
CHI INQUINA PAGA. La direttiva 2000/60/CE che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevede che «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio: "chi inquina paga"», ritenendo l'analisi economica uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile.
L'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, che ha individuato delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti allaregolazione e al controllo dei servizi idrici (ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), al comma 1 lettera d) disciplina l'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei «Criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettivita' in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio "chi inquina paga"».
LINEE GUIDA. Al fine di stabilire i criteri tecnici e metodologici per determinare i costi ambientali e della risorsa tenendo conto dei diversi utilizzi, il Minambiente ha emanato il suddetto regolamento n. 39/2015, pubblicato ieri sulla G.U. e in vigore dal 23 aprile, che reca nell'Allegato A le "Linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE", e nell'allegato tecnico n. 1 la "Proposta metodologica per la rendicontazione (reporting) degli aspetti economici" con le annesse tabelle 1, 2, 3 e 4.
Nelle fasi di pianificazione e programmazione dei piani di gestione le Autorita' competenti adeguano gli approcci metodologici di determinazione dei costi ambientali e della risorsa al regolamento.
Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, come modificato dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE, nonche' dagli articoli 5 e 9 della direttiva stessa, per la programmazione 2015 - 2021 le metodologie disciplinate dal regolamento si applicano progressivamente nei casi in cui le Autorita' gia' utilizzano metodologie che consentono di conseguire risultati equivalenti.