Il 14 luglio scorso il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto del Presidente della Repubblica che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (LEGGI TUTTO), ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.
Il testo è stato ulteriormente integrato con il ricorso a una consultazione pubblica rivolta a cittadini, associazioni e stakeholder del settore, oltre che sulla base del parere espresso dalla Conferenza Unificata.
La relazione illustrativa del provvedimento spiega che il decreto reca la “disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto” e la “disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto”.
“Il nuovo Testo Unico - sottolinea il Consiglio nazionale dei geometri - recepisce, fra l'altro, le considerazioni avanzate dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, proposte il 15 marzo scorso in Commissione Territorio, Ambiente, Beni Ambientali del Senato, nel corso della procedura di consultazione pubblica cui il testo base è stato sottoposto per il periodo di 30 giorni”.
“Osservazioni – quelle del CNGeGL – indicate anche nell’ambito della Rete delle Professioni Tecniche, con l’obiettivo di valorizzare le attività professionali della categoria e di rafforzare la tutela ambientale attraverso la redazione di piani di utilizzo di maggior dettaglio tecnico. In particolar modo, i contenuti del CNGeGL sono riportati nell'allegato V, punto 1 del nuovo decreto.
Tale disposizione prevede che il piano di utilizzo debba contenere una serie di elementi “per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità”.
Tra questi elementi sotto la categoria “inquadramento territoriale e topo-cartografico” sono menzionati:
1. la denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
2. l’ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
3. gli estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
4. la corografia (preferibilmente scala 1:5000);
5. le planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all’estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
6. la planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell’area interessata allo scavo o del sito);
7. i profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
8. lo schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.
"L'indicazione puntuale degli elementi costituenti il piano di utilizzo – ha dichiarato il Presidente CNGeGLMaurizio Savoncelli – rappresenta una certezza sia per gli operatori tecnici, sia per coloro ai quali è demandato il controllo. Le prescrizioni contenute nell'articolato normativo – ha proseguito Maurizio Savoncelli - confermano la disponibilità del legislatore nel recepire le indicazioni e le proposte che provengono dalle professioni tecniche che, verso le tematiche ambientali, hanno avviato percorsi innovativi sulla materia. Per qualsiasi tipo di intervento sul territorio, infatti, non si può più prescindere dalla conoscenza diretta della sua conformazione e dei relativi dati geo-topo-cartografici".
Il nuovo decreto è stato varato dal Governo con l’intento di semplificare l’intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, “riducendola a un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente”. A tal fine, il provvedimento “si propone di ricomprendere, in un unico corpo normativo, le disposizioni attualmente vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti”.