Favorire la maggiore liberalizzazione dei servizi di gestione degli immobili; razionalizzare le procedure ad evidenza pubblica secondo princìpi di riduzione dei costi e di semplificazione delle pratiche amministrative; favorire lo sviluppo di occupazione regolare e contrastare il lavoro nero; tutelare le imprese nelle ipotesi di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi; favorire l’ordinato sviluppo del settore.
Sono questi gli obiettivi di una proposta di legge (primo firmatario il deputato Dario Ginefra del Pd) recante “Disposizioni in materia di servizi, anche integrati, di gestione degli immobili e disciplina delle gare di appalto ad essi relative”, che mira a regolamentare, attraverso il coordinamento e l’integrazione della normativa vigente e in conformità ai princìpi europei nonché alle disposizioni tecniche in vigore, i servizi di gestione degli immobili, anche in forma integrata (i cosiddetti servizi di facility management).
Presentata il 20 giugno 2014 e composta da 14 articoli suddivisi in quattro capi, la proposta di legge è da giovedì 23 aprile all'esame delle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, dove prenderà avvio un ciclo di audizioni.
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. Tra le novità si dispone che il Governo provveda a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 indicando, quale criterio generale per l’affidamento degli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, salva la possibilità per le stazioni appaltanti di scegliere il criterio del prezzo più basso solo previa adeguata motivazione contenuta nella documentazione di gara o nel provvedimento di indizione della gara medesima.
OBBLIGO DI INDICARE NEI BANDI E NEI CAPITOLATI I CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA. Viene introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei bandi e nei capitolati i contratti collettivi di categoria sottoscritti tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, da assumere a riferimento per l’esecuzione del servizio, nonché l’obbligo di prevedere nel bando i requisiti di partecipazione oggettivi, atti a verificare la qualificazione o comunque la qualità dei processi aziendali adottati dai concorrenti.
MODIFICA DELL’ALLEGATO P. Viene inoltre prevista una modifica dell’allegato P al regolamento, disponendo che per i servizi di facility, facility management, global service e city global trovi applicazione la formula per la determinazione del coefficiente da attribuire all’elemento prezzo elaborata dalla stazione appaltante.
PARAMETRO AD HOC PER IL CALCOLO DELLA CONGRUITÀ DELLE OFFERTE. Modificando gli articoli 86 e 87 del Codice Appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), sono disciplinati i criteri per la verifica di anomalia valevoli per gli affidamenti di servizi di facility, facility management, global service e city global. In particolare, in tali ipotesi, la norma individua un parametro ad hoc per il calcolo della congruità delle offerte presentate dagli operatori del settore.
Ai fini della predisposizione delle gare di appalto e della valutazione dell’anomalia dell’offerta, gli enti giudicatori sono tenuti a valutare l’adeguatezza e la sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La medesima norma attribuisce all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il compito di definire i criteri ed i parametri sulla base dei quali deve essere eseguita la verifica delle offerte anormalmente basse.
SUBAPPALTI. In tema di subappalti, la proposta di legge interviene a integrazione dell’articolo 118 del Codice Appalti, disponendo che negli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global, il bando di gara o la lettera di invito contengano l’espressa previsione che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista ovvero agli affidatari dei contratti di cui al comma 11 del medesimo articolo 118, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
La medesima norma attribuisce, altresì, alla stazione appaltante la facoltà di corrispondere il predetto importo all’affidatario dell’appalto, previa adeguata motivazione contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito.
DURC. Si interviene inoltre in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc) prevedendo la possibilità per le imprese del settore di ottenere dall’Inps un verbale attestante la propria regolarità contributiva nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto.
CONTRATTI LABOUR INTENSIVE. Con un’integrazione all’articolo 115 del Codice dei contratti viene introdotta la previsione che per i contratti labour intensive la revisione periodica dei prezzi sia calcolata anche sulla base della revisione annuale del costo del lavoro.
PASSAGGIO DI PERSONALE. Ci sono anche disposizioni in materia di passaggio di personale, prevedendo che nei settori di riferimento, nell’ipotesi di cambio di appalto, ossia di subentro di un appaltatore al preesistente affidatario, il subentrante, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) cui aderisce, sia vincolato all’assunzione, senza periodo di prova, dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori dell’assuntore cessante impiegati nell’appalto da almeno quattro mesi, salvo il maggior termine previsto dal CCNL applicabile. La norma precisa altresì che il licenziamento da parte dell’assuntore cessante dei lavoratori impiegati nell’appalto che devono essere assunti dal subentrante si configuri come licenziamento individuale, sebbene plurimo, per giustificato motivo oggettivo.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE. Un'altra norma disciplina le ipotesi di responsabilità solidale della stazione appaltante (committente pubblico) per i crediti, retributivi e contributivi, dei lavoratori impiegati dall’appaltatore e dal subappaltatore nell’esecuzione del contratto. In particolare, fatta salva la disciplina contenuta nell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e quella di cui all’articolo 5, comma 1, del DPR n. 207/2010, negli appalti di servizi di facility, facility management, global service e city global, è prevista la responsabilità solidale della stazione appaltante con l’appaltatore e il subappaltatore, con conseguente obbligo del medesimo committente pubblico di corrispondere ai lavoratori dell’appaltatore e di ciascun subappaltatore le retribuzioni e i contributi previdenziali dovuti per l’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di solidarietà si estende sino a concorrenza del debito che il committente pubblico ha nei confronti, rispettivamente, dell’appaltatore e del subappaltatore alla data in cui i lavoratori avanzano la richiesta formale di pagamento.
Nell’ipotesi di pagamento diretto effettuato dal committente pubblico nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore o del subappaltatore, è previsto che la somma versata dal medesimo sia detratta da quanto dovuto a questi ultimi per l’esecuzione dell’appalto.
Nel diverso caso in cui l’ente pubblico, seppur in mancanza di un obbligo di pagamento diretto nei confronti dei lavoratori del subappaltatore, provveda a tale corresponsione, è previsto che gli importi erogati dalla stazione appaltante siano sottratti dai corrispettivi spettanti all’appaltatore; quest’ultimo, a sua volta, potrà scomputarne la relativa quota dai corrispettivi dovuti al subappaltatore.
PRIVILEGI SUI MOBILI. I privilegi sui mobili di cui all’articolo 2751-bis del codice civile si applicano anche ai crediti delle imprese appaltatrici di servizi di facility, facility management, global service e city global per gli oneri retributivi e previdenziali relativi ai lavoratori impiegati nella commessa, nei limiti della relativa voce di costo compresa nel corrispettivo contrattuale.
OFFERTA FORMATIVA. Infine, in considerazione delle novità introdotte dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 e, segnatamente, dall’articolo 5, recante «Potenziamento dell’offerta formativa», dunque del programma di potenziamento dell’offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, sono introdotte sia una previsione programmatica, volta ad indirizzare il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ad aperture a offerte formative specificamente destinate alla formazione di periti del facility management, sia un indirizzo formativo nell’ambito delle attuali previsioni del regolamento di cui al DPR n. 87 del 2010, di riordino degli istituti professionali.