Nel recepire quanto disposto dall’ARERA ai punti 2., 3. e 4. della Deliberazione 270/2020/R/EFR, il GME ha modificato - ai sensi dell’articolo 3, comma 3.5, del Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica - il testo del Regolamento medesimo, al fine di:
- adeguare le definizioni di “prezzo rilevante mensile dei bilaterali”, di “quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali” e di “quantità dei bilaterali funzionale alla determinazione del termine QBLT(t)”, prevedendo nelle stesse quale riferimento di prezzo, il valore di 260 €/TEE, in luogo del precedente 250 €/TEE;
- introdurre, nell'ambito delle informazioni rese disponibili dal GME, la pubblicazione della “quantità di TEE complessivamente disponibile sui conti proprietà degli operatori al termine di ciascun anno d’obbligo”, comprensiva quest’ultima anche dei titoli annullati nella precedente sessione di acconto.
La versione aggiornata del Regolamento risultante dalle suddette modifiche, è entrata in vigore ieri 27 luglio a seguito della relativa pubblicazione sul sito internet del GME.
In allegato il Regolamento aggiornato