Sentenze

Governo del territorio, edilizia e sismica: la Consulta boccia diverse disposizioni della Regione Toscana

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale 22 novembre 2019, n. 69

giovedì 14 gennaio 2021 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 2/2021 depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

1) dell’art. 30, comma 5, della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69, recante “Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015”;

2) dell’art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art. 168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), come da esso riformulato;

3) dell’art. 40, comma 1, limitatamente al comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso introdotto;

4) dell’art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e 5 dell’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato;

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019;

6) dell’art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019.

La Consulta ha inoltre:

a) dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, commi 1 e 4, 36, comma 1, 34, comma 1, 51, comma 6, 53, comma 3, 54, comma 1 e 66, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1 e 2, 36, comma 1, 37, comma 1, 38, comma 1, 39, comma 1, 40, comma 1, nella parte in cui ha introdotto il comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, 44, comma 1, 67, comma 2, e 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

c) dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma 1, nella parte in cui ha introdotto il comma 1 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, 41, comma 1, e 45, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricordiamo che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato plurime disposizioni della suddetta legge della Regione Toscana:

– l’art. 30, commi 1, 4 e 5, che introducono rispettivamente la lettera e-bis) del comma 1, il comma 2-bis e il comma 2-ter nell’art. 134 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in ragione del loro contrasto con il principio fondamentale della materia «governo del territorio» espresso dall’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», in combinato disposto con l’art. 23 dello stesso d.P.R. (infra, punto 2);

– l’art. 36, comma 1, che sostituisce il testo dell’art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dagli artt. 93, commi 2 e 5, 94, comma 4, e 94-bis, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (di seguito: t.u. edilizia) (infra, punto 3);

– l’art. 34, comma 1, che modifica l’art. 145, comma 2, lettera d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per le medesime ragioni (infra, punto 4);

– l’art. 37, comma 1, che sostituisce l’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alla nuova formulazione dei commi 3 e 4, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94, comma 2, e 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 5);

– l’art. 38, che sostituisce l’art. 169 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alla nuova formulazione dei commi 1, 2, lettera a), 4 e 5, per le medesime ragioni (infra, punto 6);

– l’art. 34, comma 2, che introduce il comma 2-bis nell’art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per le medesime ragioni (infra, punto 7);

– l’art. 39, comma 1, che sostituisce l’art. 170 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 8);

– l’art. 40, comma 1, che introduce l’art. 170-bis nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente ai commi 1 e 5 della nuova disposizione, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, commi e 5, t.u. edilizia (infra, punto 9);

– l’art. 41, comma 1, che introduce l’art. 170-ter nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 10);

– l’art. 44, comma 1, che sostituisce il testo dell’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alla nuova formulazione dei commi 4 e 5, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 65, comma 6, t.u. edilizia (infra, punto 11);

– l’art. 45, comma 1, che sostituisce il testo dell’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 – limitatamente alla nuova formulazione del comma 2, lettere d), e), f), g) e i) – per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u. edilizia (infra, punto 12);

– l’art. 73, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» espressi dall’art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u. edilizia (infra, punto 13);

– l’art. 46, comma 1, che modifica l’art. 182, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio”» espressi dagli artt. 36, comma 1, e 37, comma 4, t.u. edilizia (infra, punto 14);

– l’art. 51, comma 6, che inserisce la lettera b-bis) nell’art. 196, comma 8, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» espressi dall’art. 31 t.u. edilizia (infra, punto 15);

– gli artt. 53, comma 3, che inserisce il comma 6-bis) nell’art. 200 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, e 54, comma 1, che inserisce il comma 2-bis nell’art. 201 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per la medesima ragione (infra, punto 16);

– l’art. 66, comma 1, che inserisce il comma 2-bis nell’art. 2 della legge della Regione Toscana 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio» espressi dal «combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lettera c), dell’art. 23, comma 1, lettera a), e dell’art. 22, comma 1, lettera c)» t.u. edilizia (infra, punto 17);

– l’art. 67, comma 2, che inserisce il comma 4-bis nell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nonché – in via subordinata – dell’art. 117, terzo comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i principi fondamentali delle materie «governo del territorio» e «tutela della salute» espressi dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, recante «Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione» (infra, punto 18).

In allegato la sentenza della Corte costituzionale

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